Omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione: la Cassazione accoglie il motivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 1281 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione — espressa o implicita — su una domanda o su un’eccezione di parte, determinando l’inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. L’omissione non può dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova e sussiste anche quando la questione non decisa sia stata sollevata solo in comparsa conclusionale. È inammissibile il motivo di ricorso che, anziché censurare la ratio decidendi, solleciti il riesame del merito circa la mancata prova del contenuto delle clausole di un contratto concluso per iscritto.
Il Fatto
Gli eredi del titolare di un conto corrente convenivano in giudizio l’istituto di credito, chiedendo l’accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi, deducendone il carattere usurario e anatocistico, nonché la violazione degli artt. 117 e 118 TUB. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato il contratto e la pattuizione di clausole difformi dalla legge. La Corte d’appello confermava la decisione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale gli eredi proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 1283 cod. civ. e dell’art. 120 TUB, nonché l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione della società procuratrice mandataria della controparte, sollevata in comparsa conclusionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, rilevando che la ratio decidendi della sentenza impugnata non risiedeva nella mancata prova dell’inesistenza di un valido contratto di conto corrente, ma nella mancata produzione in giudizio del contratto stesso, che la Corte di merito aveva assunto come stipulato in forma scritta. La mancata prova dell’invalidità delle clausole derivava, quindi, dalla mancata contestazione della forma scritta, non da un erroneo riparto dell’onere probatorio.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto diretto a ottenere un riesame dei fatti circa la mancata prova del contenuto delle clausole del contratto concluso per iscritto, questione estranea al sindacato di legittimità.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando manca qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su un’eccezione di parte, senza che rilevi che la questione sia stata sollevata solo in comparsa conclusionale. Ha precisato che l’omissione determina l’inesistenza di una decisione sul punto, indispensabile per la soluzione del caso concreto, e non può dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova, richiamando i precedenti di Cass. n. 7472/2017 e Cass. n. 27551/2024.
Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha deciso, neppure in forma implicita, sull’eccezione di difetto di legittimazione, sussistendo l’interesse ad impugnare anche con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 117 TUB – Contratti
- Art. 118 TUB – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
- Art. 120 TUB – Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi