Cessione in blocco: il cessionario deve provare l’inclusione del credito (Cass. civ. Sez. I n. 23834 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco dei crediti, la sola esistenza del contratto di cessione non esonera il cessionario, a fronte di una specifica contestazione sulla inclusione del singolo credito nel perimetro dell’atto dispositivo, dall’onere di provare che la posizione creditoria fatta valere sia oggetto della cessione. Nessuna violazione del criterio di ripartizione dell’onere probatorio è configurabile, perché è chi agisce in giudizio per l’accertamento del proprio credito che deve fornire la prova della relativa titolarità. Il mero possesso, da parte del cessionario, della copia dei documenti idonei a provare l’esistenza del credito non equivale a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto controverso.
Il Fatto
La società cessionaria, subentrata a una banca in una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, proponeva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della società debitrice. Il credito, di importo superiore a centomila euro e assistito da privilegio ipotecario, derivava dal mancato pagamento delle rate di un mutuo. Il Tribunale di Alessandria rigettava l’opposizione, rilevando che l’opponente non aveva provato la titolarità del credito: nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, non erano indicati i crediti ceduti, ma un rinvio a un sito internet, nel quale la specifica posizione debitoria non figurava.
Avverso il decreto la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Il fallimento resisteva con controricorso. La questione approdava in Cassazione per stabilire se la cessione in blocco, di per sé, sollevi il cessionario dall’onere di individuare il singolo credito ceduto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d.lgs. n. 385/1993, 1-4 legge n. 130/1999 e art. 2697 cod. civ., e lo dichiara infondato. Il principio è netto: la cessione in blocco di crediti con una certa connotazione non esonera il cessionario, davanti a una specifica contestazione, dalla prova che la singola posizione creditoria rientri nell’atto dispositivo. La sola esistenza del contratto di cessione non basta.
Nel caso concreto la Corte rileva che il giudice di merito aveva accertato, in modo congruo e ineccepibile, che la posizione creditoria insinuata al passivo non compariva nell’elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito indicato dal cedente e dalla cessionaria. Da qui l’esclusione di qualsiasi violazione dell’onere probatorio.
Il secondo motivo invocava gli artt. 1189, 1260, 1264 e 2697 cod. civ., sostenendo che il debitore, in caso di dubbio sulla cessione, avrebbe dovuto attivarsi per individuare il legittimato a ricevere la prestazione. La Corte lo dichiara inammissibile, perché introduce una questione non trattata nel merito, e comunque manifestamente infondato: chi subisce l’azione di adempimento non è tenuto a individuare il proprio creditore; è chi agisce in giudizio che deve provare la titolarità del credito.
Il terzo motivo, fondato su artt. 1260, 1262 e 2697 cod. civ., deduceva che il possesso della documentazione del credito potesse derivare solo dalla consegna da parte della cedente. La Corte replica che il mero possesso della copia dei documenti non dimostra l’effettiva titolarità del diritto, a prescindere dal rilievo assorbente che il mezzo sollecita un riesame del giudizio di fatto.
Il quarto motivo censurava la valutazione della certificazione notarile prodotta dall’opponente. La Corte lo dichiara inammissibile, perché si infrange contro l’accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., circa la mancata inclusione della posizione creditoria tra quelle trasferite. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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