Fusione societaria e PEX: neutralità fiscale non interrompe il minimum holding period (Cass. civ. Sez. V n. 19635 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regime PEX, il requisito del possesso ininterrotto delle partecipazioni cedute dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, richiesto dall’art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, va riferito alle quote originariamente detenute dal cedente. La neutralità fiscale della fusione societaria, desumibile dall’art. 172, comma 1, del Tuir, impedisce di considerare l’incorporazione della partecipata come fattore di interruzione, anche solo pro quota, del minimum holding period. Un eventuale aggiramento della norma va contestato quale operazione elusiva sin dall’avviso di accertamento e deve essere provato dall’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento con cui disconosceva l’applicazione del regime PEX in relazione a una cessione di partecipazione, ritenendo non integrato il presupposto del possesso della partecipazione ceduta da oltre un anno.

La società impugnava l’atto innanzi alla CTP di Roma, che accoglieva il ricorso e annullava l’avviso. L’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986. La contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’individuazione del minimum holding period nell’ipotesi in cui la partecipazione ceduta abbia acquisito valore per effetto di una precedente operazione societaria. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che, per la parte di valore derivante dall’acquisizione, il requisito temporale non fosse soddisfatto.

La Corte osserva che l’art. 87 del Tuir richiede requisiti soggettivi, tra cui la titolarità da più di un anno delle partecipazioni cedute, e requisiti oggettivi. I primi devono essere posseduti dalla cedente, gli altri dalla ceduta. Nel caso di specie risulta incontestato che le quote cedute erano detenute dalla cedente da oltre un anno, con conseguente possesso del requisito abilitante.

Sul piano sistematico, la fusione societaria è disciplinata dagli artt. 2501-2505 quater del codice civile ed è considerata operazione di riorganizzazione aziendale, priva di effetto estintivo delle società fuse o incorporate. Ne deriva il principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e di neutralità dell’operazione, codificato dall’art. 172, comma 1, del Tuir, secondo cui la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze.

Tale neutralità consente di considerare la fusione improduttiva di effetti fiscalmente rilevanti, in quanto l’attività prosegue senza soluzione di continuità sui precedenti valori. Ne segue l’irrilevanza della fusione per incorporazione nella partecipata ai fini dell’interruzione, anche solo pro quota, del minimum holding period.

La Corte non esclude che l’impedimento all’applicabilità del regime PEX possa derivare dall’abusiva strumentalizzazione di una complessa operazione plurinegoziale con finalità elusiva. In tal caso, però, la finalità evasiva deve essere contestata con chiarezza sin dall’avviso di accertamento e provata, ipotesi non concretizzatasi nella vicenda esaminata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Amministrazione finanziaria alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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