Contratto a formazione progressiva e indeterminatezza dell’oggetto (Cass. civ. Sez. II n. 26267 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto a formazione progressiva è valido purché preveda un oggetto determinato o determinabile; la clausola che rinvia a successivi accordi non sana l’indeterminatezza della prestazione essenziale. L’accertamento della determinatezza dell’oggetto e della volontà delle parti è indagine di fatto affidata al giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo quando la motivazione sia priva di contenuto. La sospensione necessaria del processo presuppone una relazione di pregiudizialità logica e giuridica tra le controversie, non invocabile in pendenza del giudizio di revocazione della sentenza impugnata, ove il ricorso per cassazione sia fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
Una società agisce nei confronti di una società operante nel settore aerospaziale per l’inadempimento di un accordo operativo sottoscritto per la realizzazione di un progetto di ricerca. Domanda principale: accertamento dell’inadempimento, esatto adempimento e risarcimento del danno; in subordine, risoluzione del contratto. La domanda è respinta in primo grado per nullità dell’accordo, per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto.
La Corte d’appello conferma la decisione. La società soccombente ricorre per cassazione con quattro motivi, censurando l’interpretazione degli artt. 1418, 1325, 1346, 1362, 1363 e 1367 cod. civ. e lamentando la mancata valutazione della consulenza tecnica e del contegno processuale della controparte. In pendenza del giudizio la ricorrente chiede la sospensione del procedimento per la pendenza di un giudizio di revocazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di sospensione. Non ricorre l’ipotesi necessaria dell’art. 295 cod. proc. civ., mancando una questione pregiudiziale da risolvere, né quella facoltativa dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ., che collega la sospensione alla non manifesta infondatezza della revocazione. Nel giudizio di revocazione la fase rescindente investe il vizio della sentenza, non l’esistenza del rapporto giudicato: la pregiudizialità presuppone una relazione logica e giuridica che qui difetta.
La Corte rileva poi l’inammissibilità delle produzioni documentali allegate alla memoria, tra cui sentenze penali e un decreto di rigetto di istanza di fallimento. L’art. 372 cod. proc. civ. vieta il deposito in cassazione di atti non prodotti nei gradi di merito, salvi i casi di ammissibilità del ricorso o di nullità della decisione, da prodursi però entro il termine dell’art. 369 cod. proc. civ.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il contratto può formarsi progressivamente, ma deve comunque prevedere un oggetto determinato o determinabile. Il giudice di merito ha accertato che dagli atti non emergeva in cosa si sostanziasse la prestazione a carico della ricorrente, difettando la sinallagmaticità dell’accordo. L’accertamento sulla determinatezza dell’oggetto è riservato al giudice di merito ed è sindacabile solo se la motivazione è priva di contenuto, circostanza non sussistente.
La seconda censura è inammissibile. L’interpretazione del contratto è indagine di fatto; il ricorrente che invochi la violazione dei canoni ermeneutici deve precisare come il giudice se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra la propria lettura e quella accolta. La terza censura è sostanzialmente inammissibile, perché investe un passo motivazionale non decisivo: ciò che mancava era la specificazione delle direttive del finanziatore e dell’apporto scientifico richiamati dall’art. 4 del contratto.
La quarta censura è in parte infondata e in parte inammissibile. Accertata la nullità, era irrilevante il contenuto della consulenza tecnica, volta a determinare il corrispettivo. Quanto alla violazione degli artt. 116 e 88 cod. proc. civ., la doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia disatteso una specifica regola di valutazione della prova. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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