Confisca allargata e omesso avviso ai terzi inapplicabilità art 24 (Cass. pen. Sez. I n. 7188 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza camerale costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio, rilevabile o eccepibile prima della deliberazione del provvedimento conclusivo. Tuttavia, la mancata notifica dell’avviso ai terzi interessati si atteggia a mera irregolarità quando il difensore di fiducia, domiciliatario anche dei soggetti non avvisati, sia stato ritualmente destinatario dell’avviso quale domiciliatario dell’opponente principale, non essendo allegato alcun concreto pregiudizio ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen. L’applicabilità alla confisca “allargata” ex art. 240-bis cod. pen., ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., delle disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di esecuzione del sequestro, non implica l’applicabilità dell’art. 24 del medesimo decreto, non essendo previsto un termine per la confisca a pena di inefficacia della misura cautelare.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta nell’interesse di quattro soggetti avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di inefficacia del sequestro preventivo e di revoca della confisca emessa ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli interessati, articolando due motivi: con il primo deducevano la nullità dell’udienza camerale per omesso avviso ai terzi interessati, non destinatari della notifica della fissazione dell’udienza; con il secondo eccepivano l’illegittimità della confisca per intervenuta inefficacia del sequestro, invocando l’applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 per la mancata tempestiva immissione nel possesso dei beni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, premessa la qualificazione dell’omesso avviso all’interessato come nullità di ordine generale, ha valorizzato l’accesso diretto al fascicolo processuale, rilevando che l’avviso era stato spedito al difensore di fiducia quale domiciliatario dell’opponente principale, mentre i terzi interessati erano domiciliati presso il medesimo difensore. L’omissione, pertanto, si sarebbe risolta nella mera aggiunta dei loro nominativi all’avviso già inviato, configurando una minima distonia di natura formalistica e non una nullità, in assenza di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo.
In ogni caso, ove si fosse ritenuta sussistente una nullità ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., essa si sarebbe sanata per mancata eccezione prima della pronuncia dell’ordinanza conclusiva, non rientrando nella previsione dell’art. 179 cod. proc. pen., atteso che il difensore di fiducia era presente e la posizione dei soggetti non avvisati era identica a quella dell’opponente principale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’operatività dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. Il rinvio operato dall’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. alle disposizioni del codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e di esecuzione del sequestro è circoscritto agli artt. 35 ss. e all’art. 21, non potendosi estendere all’art. 24, la cui sfera di operatività è limitata al procedimento di prevenzione. La diversità di natura e presupposti tra la confisca di prevenzione e quella per sproporzione esclude la prospettata disparità di trattamento, atteso che il sequestro preventivo si inserisce nel procedimento penale, i cui tempi di accertamento non sono comparabili a quelli del procedimento di prevenzione.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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