Obbligo di interrogatorio preventivo e nullità rilevabile in sede di riesame (Cass. pen. n. 17491/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omissione dell’interrogatorio preventivo, nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio, anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia.
L’interrogatorio preventivo costituisce un adempimento preliminare doveroso, cui è condizionato l’esercizio del potere coercitivo del giudice, e la sua omissione, incidendo sulla sfera di operatività dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che riguarda l’intervento dell’indagato, determina una nullità del titolo genetico, deducibile con la richiesta di riesame, che costituisce il rimedio preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare e al controllo giurisdizionale della legittimità del provvedimento genetico.
L’interrogatorio di garanzia successivo non sana la nullità derivante dall’omissione dell’interrogatorio preventivo, né la mancata eccezione in quella sede ha rilievo preclusivo, risultando il riesame la sede deputata al controllo dei presupposti formali e sostanziali della misura cautelare.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Catania applicava la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dell’indagato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel corso di una manifestazione. Il Tribunale del riesame di Catania, in parziale riforma, riduceva l’obbligo di presentazione a due giorni a settimana. Avverso tale ordinanza, il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per omesso interrogatorio preventivo, eccepito per la prima volta in sede di riesame.
Il Tribunale del riesame, pur concordando sulla doverosità dell’interrogatorio preventivo, aveva ritenuto la nullità sanata per tardività dell’eccezione, non essendo stata sollevata in occasione del successivo interrogatorio di garanzia. Il ricorrente, tuttavia, eccepiva l’erroneità di tale decisione alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto, ha escluso la preclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite del 15 gennaio 2026, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale, stabilendo che l’omissione del previo interrogatorio, nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile anche per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabile ex officio, anche se non eccepita in sede di interrogatorio di garanzia.
La Corte ha osservato che l’obbligo di procedere ad interrogatorio preventivo costituisce una regola generale, salve le eccezioni previste, la cui omissione è sanzionata dalla nullità dell’ordinanza cautelare ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., correlata a un vizio strutturale del provvedimento. La preventiva interlocuzione del giudice con il potenziale destinatario della misura è un adempimento preliminare doveroso, cui è condizionato l’esercizio del potere coercitivo; la sua omissione, incidendo sulla sfera di operatività dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che riguarda l’intervento dell’indagato, determina una nullità del titolo genetico.
La Corte ha precisato che il mezzo tipico di deduzione della nullità è la richiesta di riesame, che costituisce il rimedio preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti il provvedimento cautelare e al controllo giurisdizionale della legittimità del provvedimento genetico. L’interrogatorio di garanzia successivo non è surrogabile rispetto a quello preventivo, e la mancata eccezione in quella sede non ha rilievo preclusivo, risultando il riesame la sede deputata al controllo dei presupposti formali e sostanziali della misura cautelare. La Corte ha, pertanto, annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella genetica, dichiarando cessata l’efficacia della misura cautelare applicata.
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