Fideiussione e approvazione tacita del conto: limiti delle contestazioni del garante (Cass. civ. Sez. I n. 32715 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora sia prestata una fideiussione a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente e il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto ai sensi dell’art. 1832 c.c. dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca per il pagamento, non può contestare l’ammontare del debito deducendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe per non avergli il creditore inviato tali documenti. L’approvazione tacita del conto certifica la verità storica delle operazioni annotate, ma non impedisce di sollevare censure sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Le contestazioni del garante devono, tuttavia, essere specifiche, poiché il thema decidendum è definito dal contenuto delle domande ed eccezioni, rispetto alle quali il consulente tecnico non può intervenire.

Il Fatto

Il ricorrente e la ricorrente, nella doppia qualità di fideiussori ed ex soci di una società a responsabilità limitata, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui una banca aveva intimato il pagamento del saldo debitore di un conto corrente intrattenuto dalla società garantita. Il Tribunale, in accoglimento parziale dell’opposizione, ha revocato il decreto e accertato il debito in somma minore.

Proposto appello dai fideiussori e intervenuta in gravame la società debitrice, il giudizio di secondo grado si è concluso con il rigetto dell’impugnazione. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, resistito dalla cessionaria del credito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il quarto e il quinto motivo, relativi agli addebiti per anticipazioni e alla dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c. Quanto agli estratti conto, il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato: se il debitore principale non li ha contestati tempestivamente, decadendo dal diritto di impugnarli, il fideiussore non può contestarne l’ammontare sostenendo di non averli ricevuti.

Il Collegio precisa però la portata dell’approvazione tacita: essa certifica la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate e determina la decadenza dalle eccezioni relative, ma non preclude le censure sulla legittimità sostanziale dell’inclusione o esclusione delle partite in relazione al titolo giuridico. Nel caso concreto, tuttavia, la contestazione dei ricorrenti risultava gravemente generica, riferendosi ad «importi non corretti» senza precisare i termini dell’addebito. Il thema decidendum è definito dalle domande ed eccezioni, rispetto alle quali il consulente non può intervenire.

È invece fondata la censura sull’inammissibilità della doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi: gli appellanti avevano richiamato l’arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010, introducendo una censura idonea ad aggredire la statuizione sul computo degli interessi.

Quanto al sesto motivo, la Corte accoglie nei limiti dell’illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi, su cui la Corte territoriale nulla aveva argomentato. Per il resto, il motivo non confuta la rilevanza del prolungato tacito consenso prestato alle condotte contra legem. Le censure ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. sono inammissibili per carenza di specificità.

Il settimo motivo, sulla nullità della fideiussione «a valle» di un’intesa restrittiva, è inammissibile per difetto di decisività: secondo le Sezioni Unite n. 41994 del 2021, tali contratti sono parzialmente nulli in relazione alle sole clausole che riproducono lo schema vietato, salva diversa volontà delle parti. Il provvedimento della Banca d’Italia non risulta prodotto tempestivamente e gli accertamenti sull’intesa restrittiva sono riservati al merito.

In conclusione, la Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il quinto e il sesto motivo, rigetta il resto, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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