Cessione di ramo nulla: retribuzioni dovute solo con la costituzione in mora (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10106 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di cessione di ramo di azienda dichiarata giudizialmente nulla, il rapporto di lavoro con il cedente è quiescente nel periodo intercorrente tra la cessione e la pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità, mancando l’attualità delle reciproche obbligazioni. In tale arco temporale il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione, ma al risarcimento del danno per l’ingiustificato rifiuto del cedente di ricevere la prestazione, con detrazione dell’aliunde perceptum. Il diritto risarcitorio presuppone la costituzione in mora del datore di lavoro cedente ai sensi dell’art. 1217 cod. civ. Solamente per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale il sinallagma riprende effettività e il cedente è obbligato a riammettere il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ceduto un ramo di azienda a una distinta società, con passaggio di dipendenti a quest’ultima. La Corte d’Appello di Napoli aveva accertato la nullità della cessione con sentenza del 2018, ordinando la reintegrazione dei dipendenti: la cedente aveva dato seguito al provvedimento nel mese di ottobre 2018, ripristinando il rapporto ed erogando le retribuzioni.
Il lavoratore aveva nel frattempo ingiunto alla cedente il pagamento di una somma a titolo di retribuzioni per il periodo compreso tra il dicembre 2017 e l’aprile 2018. L’opposizione della società era stata rigettata e la Corte territoriale, nel confermare la decisione, aveva ritenuto che dal momento dell’impugnazione della cessione spettassero le retribuzioni, senza detrazione di quanto medio tempore erogato dalla cessionaria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la vicenda alla luce della giurisprudenza di legittimità, distinguendo due archi temporali. Per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto: il sinallagma tra cedente e lavoratore riprende effettività e il datore è obbligato a riammettere in servizio e a corrispondere le retribuzioni, anche in caso di mancata riammissione effettiva (Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018).
La Corte richiama in proposito un’interpretazione costituzionalmente orientata, avallata da Corte cost. n. 303 del 2011, che ha indotto al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività per il datore che non ricostituisca i rapporti nonostante la sentenza.
Per il periodo precedente alla declaratoria, invece, il rapporto resta quiescente e manca l’attualità delle reciproche obbligazioni. Solo dopo la pronuncia giudiziale la mancata ricezione della prestazione assurge a comportamento inadempiente del cedente, che può essere chiamato a risarcire il danno, purché abbia provveduto a costituire in mora il datore con la messa a disposizione delle energie lavorative o l’intimazione di ricevere la prestazione. Diversamente, si creerebbe un’aporia: il ceduto conseguirebbe il pagamento delle retribuzioni maturate dopo la sentenza solo con la mora, mentre per il periodo precedente otterrebbe il risarcimento a prescindere.
Il principio è confermato dalla giurisprudenza sui contratti a termine nulli, per la quale gli intervalli non lavorati sono risarcibili solo a seguito di messa in mora del datore (Cass. n. 20858 del 2005). Su questa base il lavoratore ceduto può ottenere il risarcimento, detratto l’aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia costituito in mora il cedente ex art. 1217 cod. civ..
La Corte territoriale, pur avendo accertato che il lavoratore aveva offerto la prestazione e messo in mora la società dalla notifica del ricorso di primo grado, ha erroneamente qualificato come retributive le somme relative al periodo antecedente, ritenendole non detraibili. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che applicherà i principi esposti e verificherà l’eccezione di aliunde perceptum.
Nota della Redazione
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