Inammissibile il ricorso se i fatti dedotti non sono decisivi (Cass. civ. Sez. I n. 10107 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando i fatti dedotti difettino del requisito di decisività, essendo la loro valutazione neutra rispetto al thema decidendum. La circostanza che i versamenti siano documentati non ne dimostra il diritto alla restituzione, se non è individuabile il titolo in virtù del quale sono stati effettuati. La relazione dei sindaci della parte ricorrente al bilancio d’esercizio, fondata su imprecisati documenti contabili, è parimenti priva di decisività. L’art. 2710 cod. civ. non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento, che non agisce in via di successione nel rapporto facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio.

Il Fatto

Con decreto depositato il 26.9.2018 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dalla società ricorrente avverso il provvedimento con cui il giudice delegato della procedura aveva respinto la domanda di insinuazione al passivo di un credito di importo rilevante. Il credito derivava, per un verso, dalle somme versate alla capogruppo in forza di un contratto di tesoreria infragruppo e, per altro verso, dall’assunzione volontaria del debito da parte della società in amministrazione straordinaria, che aveva assunto la posizione di coobbligata solidale.

Il Tribunale ha escluso la valenza probatoria dell’estratto delle scritture contabili prodotto dall’opponente, rilevando l’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti della procedura concorsuale e, in concreto, la decontestualizzazione e la scarsa leggibilità del documento. Avverso il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, depositando altresì la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatto decisivo, indicando due circostanze: i pagamenti diretti effettuati in favore della società in amministrazione straordinaria, documentati da bonifici, estratti conto e attestazioni bancarie, e la relazione dei revisori al bilancio di esercizio 2015, dalla quale risultava la difficile recuperabilità del credito.

Il Collegio ha dichiarato il motivo inammissibile, escludendo che entrambi i fatti dedotti possiedano il requisito della decisività richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Quanto ai versamenti, la loro effettuazione, pur documentata, è apparsa circostanza neutra e inidonea a dimostrare il diritto alla restituzione: dalla prospettazione della ricorrente non risultava individuabile il titolo in virtù del quale i pagamenti erano stati eseguiti.

Parimenti priva di decisività è stata ritenuta la relazione dei sindaci al bilancio 2015, in quanto fondata, secondo la stessa prospettazione, su imprecisati documenti contabili e contratti intercorsi tra le parti.

La Corte ha poi richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori ai libri regolarmente tenuti per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisce non in via di successione in un rapporto facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio, non potendo essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma. Sul punto il Collegio ha citato Cass. n. 33728/2022, Cass. n. 18682/2017, Cass. S.U. n. 4213/2013 e Cass. n. 11017/2013.

Il Collegio ha inoltre rilevato che l’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti della procedura concorsuale era già stata affermata dal Tribunale e che tale ratio decidendi non è stata minimamente censurata dal ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese di lite non sono state liquidate, non avendo l’intimato svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *