Inabilità del figlio maggiorenne e pensione di reversibilità: criterio concreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19575 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del requisito dell’inabilità previsto dall’art. 8 della legge n. 222/1984, richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto. Occorre avere riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative, in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, per verificare se permanga la capacità di svolgere attività idonee, ai sensi dell’art. 36 Cost., tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico. L’inabilità costituisce elemento costitutivo dell’azione e il giudice deve accertarla anche d’ufficio. Esula dal beneficio la condizione di chi conservi una residua capacità lavorativa, quand’anche impiegabile in mansioni semplici e prive di autonomia decisionale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto di accertare il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità a seguito della morte del padre. All’epoca del decesso era maggiorenne, ma sosteneva di essere inabile al lavoro e a carico del genitore.
Il tribunale aveva accolto la domanda, ravvisando i requisiti richiesti. La Corte d’appello di Perugia, accogliendo parzialmente il gravame dell’Inps, aveva invece escluso il difetto del requisito sanitario secondo la prospettazione dell’Istituto, ritenendo che per ottenere il beneficio occorresse l’impossibilità a dedicarsi a qualunque attività lavorativa, e non una semplice riduzione della capacità. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con due motivi, deducendo la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza per aver preteso, ai fini del riconoscimento della pensione ai superstiti, l’assoluta impossibilità di dedicarsi a qualsiasi attività lavorativa, anziché una riduzione tale da rendere difficoltosa la collocazione nel mercato del lavoro. Con il secondo motivo denunciava la mancata verifica della residua capacità lavorativa, tenendo conto del tipo di infermità e delle attitudini generali del soggetto.
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati infondati. Ha ricostruito il quadro normativo di riferimento nell’art. 8 della legge n. 222/1984, in coordinamento con l’art. 22, commi 1 e 7, della legge n. 903/1965. Ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui l’accertamento del requisito di inabilità va condotto con criterio concreto.
Il giudice di merito deve cioè valutare il possibile impiego delle energie lavorative residue in rapporto al tipo di infermità e alle attitudini del soggetto. Solo così può stabilire se, pur in assenza di una riduzione totale della capacità astratta, permanga la possibilità di svolgere attività idonee a procurare un guadagno non simbolico, nel quadro dell’art. 36 Cost.. La Corte ha richiamato sul punto Cass. n. 28614/2020, secondo cui l’inabilità è presupposto del diritto ed elemento costitutivo dell’azione, con conseguente obbligo di accertamento d’ufficio, oltre a Cass. n. 1367 del 1998 e Cass. n. 30859 del 2019.
Nel caso concreto è risultato dirimente l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello, basato su una seconda CTU disposta in secondo grado. Da tale accertamento era emersa una residua capacità lavorativa del richiedente, impiegabile in mansioni semplici e senza autonomia decisionale. Questa circostanza ha condotto al rigetto del ricorso.
La Corte ha infine escluso la liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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