Cessione di ramo d’azienda tra le operazioni elusive ex art. 37 bis (Cass. civ. Sez. V n. 16272 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessione di ramo d’azienda rientra tra i negozi astrattamente idonei a essere utilizzati con intenti elusivi, ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, che ricomprendeva espressamente i negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende. Esclusa in astratto l’estraneità della fattispecie al catalogo legale, spetta al giudice del merito accertare in concreto il carattere elusivo dell’operazione, con adeguata motivazione. La cessione di un ramo d’azienda da una società controllata alla controllante, in luogo della fusione, non può essere considerata di per sé diretta al solo risparmio d’imposta, poiché l’organizzazione del gruppo e la diversificazione dell’oggetto delle singole società rientrano nella libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41, comma 1, Cost.
Il Fatto
Con due avvisi di accertamento del 2012, relativi all’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato ai fini delle imposte dirette una serie di operazioni poste in essere nell’ambito della riorganizzazione di un gruppo societario. La capogruppo deteneva l’intero capitale di una società intermedia, che a sua volta controllava integralmente una terza società.
L’Ufficio ha ripreso a tassazione la quota di ammortamento dell’avviamento iscritto dalla contribuente per il ramo d’azienda ricevuto, ritenendo gli atti di riorganizzazione privi di ragioni economiche e finalizzati a conseguire una doppia deduzione delle perdite, con aggiramento del divieto di riporto delle perdite pregresse in violazione dell’art. 172, comma 7, del Tuir. La contribuente ha impugnato l’atto; la C.T.P. di Roma ha respinto il ricorso, la C.T.R. del Lazio ha riformato integralmente la decisione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha dichiarato tempestivo il ricorso. La sentenza impugnata era stata depositata il 15/12/2016 e il ricorso notificato il 14/12/2017: il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva il 15/6/2017, nel periodo di sospensione semestrale previsto dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017. Sul punto la Corte richiama Sez. 5 n. 7510 del 20/03/2024.
Nel merito, il secondo motivo è stato esaminato con precedenza per ragioni logiche, poiché la sentenza d’appello non si era pronunciata sulla concreta elusività della cessione, avendo negato a monte che le cessioni d’azienda rientrassero tra le fattispecie suscettibili di utilizzazione elusiva.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Il giudice di appello è incorso in un’erronea lettura dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la cui lett. b) del terzo comma ricomprendeva espressamente tra le operazioni elusive i negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende. In presenza di tali operazioni poteva trovare applicazione il meccanismo dei commi 1 e 2 della stessa norma.
Astrattamente, dunque, la cessione del ramo d’azienda rientrava tra le fattispecie elusive. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame motivando adeguatamente sul concreto carattere elusivo dell’operazione.
Il giudice del rinvio dovrà considerare che, a differenza di quanto emerso per l’altra società coinvolta, l’avviso di accertamento non aveva dedotto la messa in liquidazione della cedente subito dopo la cessione del ramo, avendo questa conservato una concreta operatività. La Corte ha precisato che non necessariamente la cessione di un ramo d’azienda da una controllata alla controllante, in luogo della fusione, deve ritenersi diretta al solo risparmio d’imposta, rientrando l’organizzazione del gruppo nella libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41, comma 1, Cost.
Nota della Redazione
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