Omessa pronuncia su motivo di appello e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 16271 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con conseguente nullità in parte qua della sentenza, l’omessa pronuncia del giudice di appello su un motivo autonomo di impugnazione. Non è ravvisabile alcuna statuizione implicita di rigetto quando la decisione resa riguardi una questione diversa, che non ricomprende né interseca quella pretermessa. La statuizione sulla deducibilità dei canoni di leasing, pertanto, non assorbe la questione, pure devoluta, relativa alla deducibilità delle perdite su crediti, che esigeva specifica motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IVA, IRES e IRAP, i costi per canoni di leasing finanziario relativi a macchinari per movimento terra, ritenuti già ceduti in annualità precedenti. L’atto impositivo conteneva, oltre a tale rilievo, anche la ripresa a tassazione delle perdite su crediti.
La società impugnava l’atto. La CTP di Potenza accoglieva il ricorso, riconoscendo la deducibilità dei canoni, senza esaminare la domanda relativa alle perdite su crediti. La CTR della Basilicata rigettava l’appello dell’ufficio, confermando l’annullamento dell’accertamento e soffermandosi solo sulla deducibilità dei canoni. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 18, 21, 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo d’appello relativo alla mancata decisione dei primi giudici sulle perdite su crediti.
La Corte ritiene il motivo fondato. Le parti concordano che l’avviso di accertamento aveva ripreso a tassazione, perché ritenute indeducibili, sia i canoni di leasing sia le perdite su crediti, e che entrambe le riprese erano state impugnate. I giudici di primo grado avevano annullato l’atto senza esaminare la domanda sulle perdite su crediti; l’appello dell’ufficio aveva eccepito proprio l’omessa pronuncia sul punto centrale; la CTR aveva confermato l’annullamento esaminando soltanto i canoni.
La Corte esclude che nelle ragioni della CTR possa ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto del motivo sull’omessa pronuncia. La decisione sulla deducibilità dei canoni non intercetta, non ricomprende e non può estendersi alla distinta questione delle perdite su crediti, che esigeva specifica motivazione. L’omessa pronuncia sul motivo d’appello integra così un difetto di attività del giudice di secondo grado, con nullità in parte qua della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia degli elementi del processo verbale di constatazione della G.d.F. Il motivo è inammissibile. La Corte rileva che l’appello è stato introdotto nel 2018, sicché opera l’art. 348-ter cod. proc. civ. e la doppia conforme di primo e secondo grado preclude il motivo ex n. 5.
La Corte precisa che l’abrogazione della norma processuale, già prevista dalla legge delega n. 206 del 2021 e attuata dal d.lgs. n. 149 del 2022, non incide sul giudizio, poiché il terzo comma aggiunto all’art. 360 cod. proc. civ. ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato. La ricorrente non ha inoltre dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi siano tra loro diverse, come imposto dal principio più volte affermato dalla Corte, da ultimo con Cass. n. 2630 del 2024. Da qui l’inammissibilità del secondo motivo.
In esito, la Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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