Licenziamento per g.m.o., ripristino effettivo e tutela reintegratoria sempre dovuta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 273 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro adempie all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro invalidamente cessato non con la mera reintegrazione giuridica o amministrativa, ma solo mediante l’effettiva adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, salva la legittima assegnazione a mansioni equivalenti o di livello inferiore ai sensi dell’art. 2103 cod. civ.. Pertanto, ove il rapporto sia stato ripristinato solo in via amministrativa, senza assegnazione effettiva di mansioni, non può configurarsi il fatto materiale posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con conseguente insussistenza dello stesso. Accertata tale insussistenza, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della parola «manifesta» contenuta nell’art. 18, settimo comma, legge n. 300/1970, deve essere sempre applicata la tutela reintegratoria, senza che rilevi la valutazione sulla non eccessiva onerosità del rimedio.

Il Fatto

Una società datrice di casa di cura privata ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a una propria dipendente, già addetta al servizio di pulizia delle aree di non degenza. Il recesso si fondava sulla esternalizzazione diretta di tale servizio, che avrebbe determinato la soppressione della posizione lavorativa della dipendente.

Il Tribunale, in esito a rito Fornero, ha accertato l’illegittimità del licenziamento e ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento di un’indennità risarcitoria. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo della società, rilevando l’estraneità della lavoratrice al servizio esternalizzato e quindi la manifesta insussistenza del fatto. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge n. 300/1970, 3 legge n. 604/1966 e 30 legge n. 183/2010.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La censura non prospetta un problema interpretativo né un’erronea sussunzione, ma contesta la ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa: un profilo estraneo all’esatta interpretazione della norma e rimesso alla tipica valutazione del giudice di merito. Tale censura è possibile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, oggi peraltro precluso dai limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e dalla ricorrenza di un’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, quinto comma cod. proc. civ..

Nel merito, la Corte ha ribadito un duplice principio. Anzitutto, il datore di lavoro è obbligato a ottemperare all’ordine del giudice di ripristino del rapporto invalidamente cessato, sia per illegittimità del licenziamento, sia per nullità del termine, sia per inefficacia della cessione di azienda o di un suo ramo. Il rapporto non trasferitosi resta nella titolarità dell’originario cedente.

In secondo luogo, l’obbligo datoriale è adempiuto effettivamente, e non soltanto giuridicamente, solo a seguito dell’adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, salva la legittima assegnazione a mansioni equivalenti o di livello inferiore ai sensi dell’art. 2103 cod. civ..

Nel caso concreto, è risultato indiscusso che il ripristino era avvenuto solo in via amministrativa, senza assegnazione effettiva di mansioni. La lavoratrice non prestava alcuna attività nel servizio esternalizzato. La Corte ha quindi confermato l’insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento.

Sul piano del rimedio, la Corte ha ricordato che l’art. 18, settimo comma, secondo periodo legge n. 300/1970 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., limitatamente alla parola «manifesta». A seguito della sentenza della Corte cost. n. 59 del 2021, che ha eliminato il potere discrezionale del giudice, accertata l’insussistenza del fatto, deve essere sempre applicata la tutela reintegratoria, senza che rilevi la valutazione sulla non eccessiva onerosità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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