Trasporto disabili e impegno di spesa degli enti locali: no al corrispettivo (Cass. civ. Sez. I n. 19291 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il trasporto dei disabili, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, è subordinato all’osservanza della prescritta procedura contabile, che comprende l’individuazione del soggetto scelto, la previsione della spesa, il relativo impegno e la comunicazione al terzo. In difetto di tali adempimenti o di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio intercorre con il funzionario o l’amministratore che ha consentito la spesa, sicché l’associazione che ha erogato il servizio non ha diritto al corrispettivo. L’orientamento consolidato della Corte non ammette deroghe fondate sulla natura ex lege dell’obbligo gravante sui comuni siciliani, poiché la disciplina regionale previgente è ormai recessiva rispetto alle disposizioni del testo unico sugli enti locali. Il ricorso che riproponga tesi contrarie è improcedibile e integra un’ipotesi di abuso del processo.

Il Fatto

Un’associazione senza fini di lucro aveva erogato il servizio di trasporto per disabili nel territorio di un comune siciliano. Ritenendo che l’ente locale fosse obbligato ex lege a corrispondere le rette, l’associazione ha chiesto il pagamento delle prestazioni svolte.

Il giudizio di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 685 depositata il 4 aprile 2023, ha riformato la decisione e respinto la richiesta, compensando le spese. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, incentrati sulla violazione delle norme regionali in materia e dei principi costituzionali in materia di tutela dei disabili.

La Motivazione della Corte

Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata del giudizio, rilevando che i due motivi si pongono in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte e non offrono ragioni valide per mutare l’orientamento. Da qui l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte ribadisce che il trasporto dei disabili è subordinato all’osservanza della procedura contabile prescritta dall’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, che opera non solo per le obbligazioni contrattuali ma anche per quelle che trovano la fonte in specifiche leggi della Regione Sicilia. Il richiamo è alla Sez. I n. 390 del 13.1.2021, confermata dalla Sez. I n. 34198 del 15.11.2021 e, in fattispecie analoga, dalla Sez. I n. 32310 del 13.12.2018.

La tesi della ricorrente — secondo cui il servizio graverebbe comunque sui comuni obbligati — avrebbe potuto essere sostenuta, nella più benevola delle ipotesi, sotto il vigore delle leggi regionali n. 68/1981, n. 16/1986 e n. 33/1991, che prevedevano uno stanziamento a carico del bilancio regionale. Tale complesso normativo è però ormai recessivo a fronte dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 267/2000, i cui artt. 183 e seguenti permettono l’erogazione della spesa solo a seguito dell’impegno della stessa.

La Corte esclude poi che la legislazione regionale possa prevalere su quella statale. L’art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 prevede bensì che le disposizioni del testo unico non si applichino alle regioni a statuto speciale se incompatibili con le attribuzioni statutarie, ma tale incompatibilità non emerge dallo Statuto della Regione Sicilia, approvato con Regio decreto legislativo n. 455/1946.

Mancando una convenzione e un impegno di spesa, il ricorso è respinto. La Corte richiama, in tema di lite temeraria, la novità introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022, che codifica un’ipotesi di abuso del processo quando la decisione sia conforme alla proposta di definizione anticipata, richiamando le Sezioni Unite n. 28540 del 13.10.2023 e n. 36069 del 27.12.2023. La ricorrente è così condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di euro 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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