Cessione di rapporto di lavoro e nullità del termine per difetto di (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13271 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 impone al datore di lavoro di indicare in modo circostanziato e puntuale le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, così da rendere evidente la specifica connessione tra la durata temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa è chiamata a realizzare, nonché l’utilizzazione del lavoratore esclusivamente nell’ambito della ragione indicata e in stretto collegamento con essa. La clausola che si limiti a richiamare genericamente l’esigenza di fronteggiare l’incremento di attività dell’azienda non soddisfa il requisito di specificazione e determina la nullità della clausola appositiva, con conversione del rapporto a tempo indeterminato. L’accertamento della volontà negoziale e la valutazione della specificità della causale costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non rivisitabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione logica e coerente.

Il Fatto

Una lavoratrice ha stipulato con una banca di credito cooperativo un contratto di lavoro con decorrenza dal 9 luglio 2007 e termine apposto. Il rapporto è transitato, per effetto di un atto di cessione, in capo a una seconda banca, indicata come cessionaria.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine e l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, ordinando alla cessionaria la riammissione in servizio della lavoratrice e condannandola al pagamento di una somma pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione ai sensi dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010. La banca cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il ricorso richiamando le ragioni già esposte in controversie analoghe su ricorsi sovrapponibili, in particolare Cass. n. 30805 del 2021, in conformità con Cass. n. 10053 del 2024 e Cass. n. 10094 del 2024.

Il primo motivo, che criticava l’interpretazione dell’atto di cessione, è stato dichiarato inammissibile. L’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e per la sussistenza di una motivazione logica e coerente.

Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, con cui si eccepiva l’inoperatività del trasferimento d’azienda e l’applicabilità della disciplina speciale del Testo Unico Bancario: la censura si fondava su una diversa lettura dell’atto e non si confrontava con la ratio decidendi che individuava nel testo negoziale la fonte della cessione del rapporto controverso.

Nel merito, la Corte ha confermato che l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 esige l’indicazione circostanziata delle ragioni del termine, al fine di assicurare trasparenza e veridicità e l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, richiamando Cass. n. 840 del 2019. La Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che il riferimento alla necessità di fronteggiare l’incremento di attività non consentisse di verificare la specifica connessione tra durata temporanea e ragione indicata. Si tratta di un congruo apprezzamento di fatto non rivisitabile in sede di legittimità.

Quanto alla conversione, la Corte ha ribadito che il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato e che l’apposizione del termine è ipotesi derogatoria: alla nullità della clausola consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto a tempo indeterminato, anche se la clausola era stata dichiarata essenziale, secondo Cass. n. 7244 del 2014. L’ultimo motivo è stato dichiarato infondato, non potendo una diversa decisione su altra contesa esplicare effetti sulla presente controversia. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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