Prescrizione crediti retributivi pubblico impiego: decorrenza dalla maturazione (Cass. civ. Sez. L n. 24055 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dal giorno della loro insorgenza, anche in caso di successione di contratti a termine e di accertamento giudiziale della natura subordinata di un rapporto formalmente qualificato come collaborazione. Il metus nei confronti della pubblica amministrazione non è configurabile, né il mancato rinnovo di un contratto a termine integra una situazione di impedimento giuridicamente rilevante. La cessazione del rapporto non costituisce, pertanto, un termine iniziale della prescrizione, salvo che per i crediti che maturano al momento della risoluzione.

Il Fatto

Il lavoratore ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, formalmente inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa, protrattosi dal 2001 al 2016. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive e contributive, rigettando l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione, ritenendo che la prescrizione dei crediti retributivi iniziasse a decorrere solo dalla cessazione del rapporto. Il Ministero ricorre per cassazione, deducendo l’errata individuazione del dies a quo del termine prescrizionale quinquennale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36197 del 2023, secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dal giorno della loro maturazione, sia per i rapporti a tempo indeterminato, sia per quelli a tempo determinato, anche in caso di successione di contratti. Il presupposto di una situazione di metus verso la pubblica amministrazione non è invocabile, e il mancato rinnovo di un contratto a termine rappresenta una mera aspettativa di fatto, priva di rilevanza giuridica.

La Corte precisa che lo stesso principio si applica anche nelle ipotesi in cui la formale qualificazione del rapporto come diverso dal lavoro subordinato venga successivamente superata in sede giudiziale, ai sensi dell’art. 2126 c.c. In tal caso, il diritto del lavoratore alle differenze retributive sorge con la prestazione di ciascuna rata, sicché la prescrizione decorre da quel momento, senza attendere la cessazione del rapporto.

La Corte d’appello, nel ritenere che la prescrizione decorresse solo dalla cessazione del rapporto, ha quindi applicato erroneamente il principio. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa viene rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché ridetermini la decorrenza del termine prescrizionale e, conseguentemente, l’ammontare delle somme eventualmente spettanti, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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