Inammissibile il ricorso che non censura la sentenza di appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13277 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella ipotesi di doppia conforme di cui all’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente per cassazione che intenda escludere l’inammissibilità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. deve indicare le ragioni poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Non è però sufficiente prospettare la sola difformità delle motivazioni: le deduzioni devono contenere una censura rivolta all’unica sentenza impugnata, cioè quella di secondo grado. Il motivo che si esaurisca nella comparazione tra le due pronunce, senza investire la sentenza di appello, non integra alcuna delle tassative ipotesi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. ed è inammissibile.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto e il pagamento di differenze retributive, quantificate in € 38.858,83, per lo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8129/2018, aveva rigettato il ricorso.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1012/2022, depositata l’8 marzo 2022, ha respinto l’impugnazione. Secondo la Corte territoriale, la domanda di inquadramento superiore introdotta in primo grado non conteneva le allegazioni necessarie a superare l’inquadramento formale nel VI livello professionale e, quanto alle mansioni ulteriori, nel secondo grado il lavoratore prospettava per la prima volta un’asserita illegittima modifica della qualifica, in violazione del divieto di domande nuove in appello ex art. 345 cod. proc. civ. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Il primo motivo non è riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Il ricorrente vi richiama l’orientamento sulla doppia conforme e vi evidenzia asserite difformità tra la motivazione del primo giudice e quella del giudice d’appello.

La Corte rileva che queste deduzioni, per come formulate — e come già anticipato dalla stessa rubrica del motivo — paiono svolte al solo scopo di dimostrare che le due motivazioni sarebbero diverse, così da escludere l’inammissibilità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., richiamato dai commi quarto e quinto dell’art. 348 ter cod. proc. civ. Tali deduzioni però non contengono l’esposizione di alcuna censura rivolta all’unica sentenza impugnata, quella di secondo grado.

Il secondo e il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale e di un contratto collettivo nazionale di lavoro, e dovrebbero essere ricondotti all’ipotesi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente, però, vi fa valere genericamente un’anomalia motivazionale della sentenza impugnata, al di fuori degli stretti limiti in cui i vizi di motivazione possono essere dedotti in sede di legittimità.

La Corte aggiunge che entrambi i motivi criticano l’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte territoriale, il che non può trovare ingresso in sede di legittimità. Inoltre, il ricorrente non tiene conto dell’effettiva motivazione resa dalla Corte d’appello, che non ha ritenuto seccamente non provato lo svolgimento del lavoro straordinario, ma ha escluso che esso fosse dimostrato nei termini allegati, cioè in modo continuativo e sistematico. Quanto alle mansioni superiori, la Corte territoriale — richiamando Cass. n. 8589 del 2015 — aveva ricordato il procedimento logico-giuridico di accertamento in tre fasi successive: individuazione della qualifica, accertamento in fatto delle mansioni svolte e comparazione tra loro, carenza che rendeva di per sé inaccoglibile la domanda.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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