Permesso di necessità al detenuto: basta la sofferenza “non ragionevolmente esigibile”, non serve l’impossibilità assoluta di viaggiare (sent. 39118/2025)

Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza n. 39118/2025, depositata il 3 dicembre 2025 (R.G.N. 17800/2025) – Presidente Boni, Relatore Curami.

I fatti

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva concesso a un detenuto un permesso di necessità ex art. 30 dell’ordinamento penitenziario, per consentirgli di far visita al fratello, affetto da una grave paraparesi spastica che ne comprometteva pesantemente la deambulazione. Il Tribunale aveva ritenuto che, pur non essendo il viaggio materialmente impossibile per il familiare malato, esso comportasse comunque cambi di mezzo multipli e la necessità di un accompagnatore, imponendo sacrifici e sofferenze non ragionevolmente esigibili da una persona invalida.

Il ricorso

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione, in relazione all’art. 30 ord. pen., sostenendo che gli accertamenti medici avessero ormai attestato una stabilizzazione delle condizioni del fratello, in grado di camminare con assistenza, e che eventuali difficoltà organizzative o economiche non potessero comunque giustificare la concessione del beneficio.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamando la ratio dell’istituto del permesso di necessità, ancorata al principio costituzionale del “senso di umanità” che limita il carattere afflittivo della pena, i giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza adeguata e priva di manifeste illogicità. La censura del Procuratore generale è stata qualificata come una mera proposta di lettura alternativa del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto al rilievo sulle presunte ragioni economiche, la Corte lo ha giudicato aspecifico, poiché il provvedimento impugnato non si fondava affatto su motivazioni di ordine economico, bensì sul carico di sofferenza fisica del familiare malato.

Ai fini della concessione del permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. non è richiesta l’impossibilità materiale assoluta del viaggio, essendo sufficiente che esso comporti sacrifici e sofferenze non ragionevolmente esigibili in ragione delle condizioni di salute del familiare da assistere.

L’esito

Ricorso del Procuratore generale dichiarato inammissibile. Nessuna condanna alle spese, stante la natura pubblica del ricorrente.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia offre un criterio operativo prezioso per chi assiste detenuti nella richiesta di permessi di necessità: il parametro non è l’impossibilità assoluta di compiere il viaggio, ma la ragionevole esigibilità del sacrificio richiesto al familiare malato. Un elemento da valorizzare con attenzione nelle istanze rivolte ai Tribunali di sorveglianza, documentando in modo puntuale le difficoltà logistiche e fisiche concrete, più che limitarsi a dimostrare l’astratta fattibilità dello spostamento.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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