Chiusura dei questionari consuntivi e controllo sui rendiconti degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 3 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo sui rendiconti degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone allo stato degli atti la chiusura dei questionari consuntivi quando la gestione esposta risulti sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti. La conclusione dell’esame istruttorio non integra una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti, né preclude ulteriori verifiche. Restano fermi gli inviti dell’Ente al monitoraggio dei profili critici emersi, ivi compreso il partenariato pubblico privato, la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso e l’incremento delle attività di riscossione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari sui rendiconti di gestione degli esercizi finanziari dal 2020 al 2024, redatti dall’Organo di revisione di un comune della provincia di Bergamo, sulla base dei criteri fissati dalla Sezione delle Autonomie. L’attività istruttoria ha preso in considerazione anche i dati della Banca dati amministrazioni pubbliche, del sistema Con.Te. e di ulteriori banche dati.
In esito alla nota istruttoria, l’Ente ha risposto con proprio riscontro. La questione è stata deferita all’esame collegiale con ordinanza presidenziale, per la pronuncia specifica richiesta dalla normativa sul controllo dei rendiconti locali.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal prospetto analitico del risultato di amministrazione ricavato dalla BDAP per il quinquennio 2020-2024, distinguendo la parte accantonata, la parte vincolata, la parte destinata agli investimenti e la parte disponibile. Per l’esercizio 2024 l’accantonamento al FCDE ammonta a 163.138,86 euro, a fronte di residui attivi complessivi pari a 384.393,27 euro, dei quali 180.524,90 euro riferiti alle precedenti annualità.
Dalle verifiche compiute emerge una gestione sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti. Il procedimento istruttorio ha tuttavia fatto rilevare tre profili: l’esistenza di un partenariato pubblico privato di tipo contrattuale, realizzato mediante concessione del servizio di refezione scolastica quinquennale con opzione di rinnovo; la presenza di accantonamenti al fondo contenzioso per 112.826,50 euro nel 2023 e per ulteriori 51.931,96 euro nel 2024, per un totale di 164.758,46 euro; l’esiguità delle riscossioni per recupero evasione tributaria IMU/TASI e delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Preso atto dei chiarimenti forniti, la Sezione indirizza all’Ente tre inviti. Il primo riguarda il proseguimento del monitoraggio del partenariato pubblico privato, per la verifica del rispetto degli standard qualitativi e della posizione debitoria e creditoria tra l’Ente e il concessionario. Il secondo concerne il monitoraggio scrupoloso dei contenziosi in essere, per valutare la necessità e la congruità dei relativi accantonamenti. Il terzo attiene alla continuità delle attività di riscossione ordinaria e coattiva, per incrementare il recupero degli omessi versamenti.
In esito a tale percorso, la Corte dispone allo stato degli atti la chiusura dei questionari consuntivi dei cinque esercizi esaminati, redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005. La formula è accompagnata da un’espressa precisazione: la conclusione dell’esame non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. La delibera è trasmessa al Sindaco e all’Organo di revisione dei conti dell’Ente, per quanto di rispettiva competenza.
Nota della Redazione
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