Inammissibile il parere sulla contrattazione integrativa in assenza di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 260 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è limitata alla materia della contabilità pubblica e non può risolversi in una consulenza di portata generale. Il parere è soggettivamente ammissibile quando richiesto dal sindaco quale organo rappresentativo dell’ente, ma è oggettivamente inammissibile ove il quesito investa un caso concreto e specifico, o un atto gestionale già adottato o da adottare, anziché un ambito di portata generale e astratta. In tale prospettiva la funzione consultiva non può costituire una surrettizia modalità di coamministrazione. Ne consegue che, in assenza del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa, è impossibile verificare la compatibilità dei suoi costi con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto fino al completamento dell’iter.
Il Fatto
Il sindaco di un comune siciliano ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere per sapere se, in presenza delle certificazioni rese dal Collegio dei revisori dei conti — sia in fase di costituzione del fondo delle risorse decentrate, sia in fase di stipula del contratto collettivo integrativo riguardante esclusivamente la parte stabile —, la mancata approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa sia ostativa all’attuazione degli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato.
La questione nasce dalla necessità dell’ente di stabilire se il quadro certificatorio dei revisori sia sufficiente a procedere, oppure se il difetto del presupposto di bilancio impedisca di dare attuazione alla contrattazione decentrata.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina preliminarmente i requisiti di ammissibilità della richiesta, distinguendo il profilo soggettivo da quello oggettivo, profili contigui ma non coincidenti. Sotto il primo aspetto, la richiesta è ammissibile: l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 consente le richieste di parere in materia di contabilità pubblica e ne ammette di analoghe da parte dei comuni, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali; nella specie l’istanza proviene dal sindaco, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL.
Sul piano oggettivo, la Corte ricostruisce il perimetro della funzione consultiva richiamando le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010. Da tali pronunce si ricava che la contabilità pubblica coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che la funzione consultiva non può essere intesa come consulenza generale. Le Sezioni riunite hanno inoltre aderito a una visione dinamica della materia, spostando l’angolo visuale dalla gestione del bilancio ai relativi equilibri.
La Sezione sottolinea poi che la disposizione conferisce alle Sezioni regionali non una funzione di consulenza di portata generale, ma una funzione limitata alla contabilità pubblica, più circoscritta rispetto alle ulteriori forme di collaborazione richiedibili dagli enti territoriali ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Da ciò deriva il divieto di pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni su comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare. Il parere deve essere connotato dalla generalità e dall’astrattezza del quesito, non potendo l’ente mirare all’avallo preventivo o successivo della magistratura contabile su specifici atti gestionali, in ragione della posizione di terzietà e indipendenza della Corte.
Applicando tali parametri, la richiesta è dichiarata oggettivamente inammissibile: la questione attiene solo apparentemente all’individuazione della corretta disciplina giuscontabile in tema di contrattazione integrativa e in realtà si riferisce a un caso concreto e specifico, peraltro probabile oggetto di futuro contenzioso. Resta fermo che, in assenza del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento, è impossibile verificare la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo fino al completamento dell’iter e alla possibilità per l’ente di impegnare il fondo e pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).
Nota della Redazione
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