Indennità di posizione dei dirigenti locali pensionabile in quota A (Corte dei Conti Sez. III App. n. 185 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei dipendenti degli enti locali già iscritti alla soppressa C.P.D.E.L., l’indennità di posizione percepita dal dirigente con incarico a tempo determinato costituisce emolumento fisso e continuativo e concorre al calcolo della quota A della pensione. Il richiamo dell’art. 15 della legge n. 1077/1959 alle fonti legislative, regolamentari o contrattuali va letto in senso dinamico, con riferimento alla tipologia di fonti vigenti in costanza di rapporto, sicché è irrilevante che il contratto collettivo che prevede l’indennità sia successivo al 31 dicembre 1992 e di natura privatistica. La retribuzione di risultato e l’incentivo per il recupero ICI, non derivando da contratti collettivi aziendali o di secondo livello, non rientrano tra le esclusioni dell’art. 12 della legge n. 153/1969 e sono pensionabili, incidendo sulla sola quota B.
Il Fatto
Un dipendente di categoria D di un comune, cessato dal servizio nel marzo 2017 dopo aver svolto per alcuni anni un incarico dirigenziale a tempo determinato, chiedeva all’INPS la riliquidazione della pensione, lamentando che l’ente aveva omesso di computare la retribuzione di posizione nella quota A e, nella quota B, i ratei di tredicesima del primo trimestre 2017 nonché la retribuzione di risultato e l’incentivo per il recupero ICI relativi al 2016.
La Sezione giurisdizionale regionale accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto alla riliquidazione e agli arretrati con interessi e rivalutazione. L’INPS proponeva appello, contestando sia l’inclusione dell’indennità di posizione in quota A sia la pensionabilità delle voci accessorie in quota B. Nelle more del giudizio il pensionato decedeva e si costituivano le eredi, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 2, commi 9 e 11, della legge n. 335/1995 prevede che, dal 1° gennaio 1996, la base pensionabile comprende i trattamenti accessori secondo l’art. 12 della legge n. 153/1969, ma tale retribuzione concorre alla determinazione delle sole quote di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 503/1992. Per i dipendenti degli enti locali la fonte resta l’art. 15 della legge n. 1077/1959.
Su questa base il Collegio osserva che, per gli iscritti alla ex C.P.D.E.L., l’emolumento entra nella base pensionabile quando è corrisposto e assoggettato a contribuzione in modo continuativo per l’attività svolta e quando la sua corresponsione è legittimata da disposizioni di legge, di regolamento o di contrattazione collettiva. La giurisprudenza contabile richiamata (tra cui Sez. II Appello n. 180/2017 e Sez. III Appello n. 498/2023, nonché le SS.RR. n. 39/2017/QM) conferma la distinzione tra voci già pensionabili, computabili anche in quota A, e voci divenute pensionabili solo con la riforma del 1995, rilevanti nella sola quota B.
Quanto al primo motivo, la Corte respinge la tesi dell’INPS secondo cui l’indennità di posizione non sarebbe computabile perché non prevista da fonti anteriori al 1992. Il richiamo dell’art. 15 alle fonti contrattuali va inteso in senso dinamico: rileva la tipologia di fonte vigente durante il rapporto, non quella esistente al momento della maturazione dell’anzianità. La contrattualizzazione del pubblico impiego non neutralizza la norma. Nemmeno la temporaneità dell’incarico esclude la continuità dell’emolumento, che va valutata in relazione alla natura del compenso e alla sua correlazione con la prestazione ordinaria: l’indennità di posizione è componente strutturale della retribuzione dirigenziale.
Quanto al secondo motivo, la Sezione rileva che le esclusioni dell’art. 12, lett. e), della legge n. 153/1969 riguardano le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello. L’incentivo per il recupero ICI discende invece da apposita disposizione normativa e la retribuzione di risultato è stabilita dai contratti collettivi nazionali. Entrambe sono quindi pensionabili e incidono sulla sola quota B, non rivestendo i caratteri di fissità e continuità richiesti per la quota A.
L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della materia, decisa solo di recente dalla giurisprudenza d’appello.
Nota della Redazione
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