Inconfigurabilità dell’obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 285 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni dell’ente locale, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il rinvio dell’art. 93 TUEL. La qualificazione formale del prospetto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 non è sufficiente a fondare l’obbligo, che presuppone il rapporto di custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni dell’ente locale, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto è redatto secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta al Collegio riguarda quindi la configurabilità stessa dell’obbligo di resa del conto in capo al consegnatario, in presenza di beni diversi da quelli oggetto del debito di custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario, il cui schema formale corrisponde al modello contabile previsto per la gestione dei consegnatari di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Corte rileva tuttavia che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, richiamato per gli enti locali dall’art. 93 TUEL. È su questo presupposto sostanziale, e non sulla veste formale del prospetto, che si fonda l’obbligo di resa.
Il Collegio aderisce alla giurisprudenza contabile richiamata nel provvedimento — tra le altre, la pronuncia della stessa Sezione n. 217/2018, della Sezione Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sezione Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sezione Calabria n. 323/2013 — secondo cui, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale orientamento. Il giudizio è dichiarato improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Nulla è disposto per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata.
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Nota della Redazione
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