Classamento catastale, sindacato sulla motivazione solo nei limiti dell’art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 24473 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento catastale, l’apprezzamento del giudice di merito sulla correttezza del provvedimento di classamento o di modifica catastale, ove riguardi il rispetto dei criteri di valutazione determinati dalla pubblica amministrazione, integra una valutazione in fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., oppure per motivazione assolutamente mancante o apparente. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012 va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La richiesta di rinvio per conciliazione delle controversie pendenti in Cassazione, introdotta dal d.lgs. n. 220/2023, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati dal giorno successivo al 4 gennaio 2024.
Il Fatto
Una struttura alberghiera impugnava l’atto di classamento catastale, ottenendo in primo grado un parziale accoglimento con riconoscimento di un deprezzamento del 35% in luogo del 10% indicato dall’ufficio. La commissione tributaria regionale, pronunciando in sede di rinvio, rigettava l’appello della società contribuente e confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai criteri di determinazione della rendita catastale e al metodo comparativo. L’ufficio resisteva con controricorso. In via preliminare la ricorrente rappresentava di aver inoltrato istanza di conciliazione, rimettendo ogni valutazione al Collegio.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di rinvio per conciliazione, in difetto di adesione dell’ufficio. La possibilità di conciliare le controversie pendenti in Cassazione si applica, per espressa previsione, ai soli giudizi instaurati dal giorno successivo al 4 gennaio 2024, mentre la controversia in esame era stata introdotta in epoca anteriore.
Nel merito, il Collegio ricorda che l’intero ricorso si incentra sulla critica alla metodologia applicata dall’ufficio per la determinazione della rendita. In tema di accertamento catastale, l’apprezzamento del giudice di merito sulla correttezza del classamento integra una valutazione in fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. o per motivazione assolutamente mancante o apparente.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. costituisce riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché risulti dal testo della sentenza, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non consentendo alcun controllo sull’esattezza del ragionamento.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la sentenza impugnata espone chiaramente la propria ratio decidendi e il percorso interpretativo posto a fondamento della ricostruzione delle disposizioni applicate. L’error iuris prospettato non può ridondare nel denunciato vizio di nullità. I motivi sulla pretesa motivazione apparente o contraddittoria relativi al metodo di calcolo sono pertanto infondati.
Il motivo concernente l’asserita violazione dell’art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949 è carente di autosufficienza, non risultando dalla sentenza impugnata il passaggio dedotto. Parimenti non autosufficiente è il motivo sulla pretesa integrazione postuma della motivazione dell’avviso, poiché la parte non riporta il contenuto dell’atto né comprova ex actis l’integrazione, costituendo il riferimento al coefficiente di rivalutazione K un mero elemento difensivo.
Quanto al criterio comparativo, la sentenza evidenzia come i valori degli alberghi indicati in comparazione siano compatibili con quello per cui è causa, sicché la censura investe una valutazione in fatto. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della società alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato integrativo.
Nota della Redazione
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