Ricorso per cassazione generico e omessa pronuncia non dedotta come nullità (Cass. civ. Sez. II n. 1590 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è dedotto a pena di inammissibilità non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma con specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata contrastino con esse. Il ricorrente deve raffrontare il precetto normativo invocato con i passaggi della decisione impugnata, non potendosi demandare alla Corte un’indagine esplorativa officiosa. Nel giudizio civile l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio sono riservate al giudice del merito. La omessa pronuncia su una domanda o eccezione va dedotta come nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non come omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio i vicini lamentando che il manufatto da costoro realizzato sul fondo confinante violasse le distanze legali, il disposto dell’art. 901 cod. civ. per la parete in aderenza e le previsioni sull’apertura di luci e vedute. Il Tribunale aveva respinto la domanda, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’appello ha confermato la decisione, applicando il principio della prevenzione e qualificando il terrapieno come opera scoperta e i terrazzamenti come realizzati in epoca successiva all’immobile dei convenuti.

Avverso la sentenza di appello la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contrastati da controricorso. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione di norme di diritto, lamentando l’interpretazione delle previsioni urbanistiche comunali, lo scostamento dalle conclusioni del consulente tecnico e l’omessa valutazione delle risultanze documentali. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Esso si discostava dal canone di specificità dell’art. 366 cod. proc. civ., proponendo profili eterogenei e richiamando atti e documenti del merito senza riprodurne i passaggi essenziali.

Il Collegio ha ribadito che il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto mediante argomentazioni che dimostrino in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata si pongano in contrasto con le norme invocate o con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente non può demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa della norma violata o dei passaggi in contrasto.

A tale onere la ricorrente si è sottratta, svolgendo censure inidonee a individuare le affermazioni in diritto da confutare e proponendo in realtà un sindacato sulla valutazione delle prove. La Corte ha richiamato il principio per cui nel procedimento civile l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta delle risultanze ritenute idonee sono riservate al giudice del merito. Gli accertamenti in fatto sulla natura della veranda e del terrapieno, nonché la corretta applicazione della regola della prevenzione, si sottraggono pertanto alle censure.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male interpretato la domanda e omesso di statuire su una domanda di usucapione. Il motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. Il Collegio ha osservato che, seguendo la qualificazione data dalla stessa ricorrente, l’art. 348-ter cod. proc. civ. precludeva il motivo, non essendosi la decisione di appello discostata dal ragionamento del giudice di primo grado.

L’inammissibilità sussiste anche attribuendo rilievo al contenuto sostanziale della censura. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando si lamenti l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione, il motivo deve recare univoco riferimento alla nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendosi argomentare in termini di motivazione mancante o insufficiente o di violazione di legge. Nel caso concreto il motivo prospettava la diversa ipotesi di omessa valutazione di un fatto decisivo, con conseguente inammissibilità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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