Informazione e consultazione sindacale nella cessione d’azienda: nessuna legittimazione del singolo lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11816 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento d’azienda, l’art. 47 della legge n. 428 del 1990 pone in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione e consultazione che tutela un interesse collettivo, di cui sono titolari le organizzazioni sindacali e non il singolo lavoratore. La violazione di tale obbligo integra condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma non determina l’invalidità o l’inefficacia dell’atto di cessione, né attribuisce al lavoratore il diritto di opporsi al proprio trasferimento. Tale interpretazione è conforme alla direttiva 2001/23/CE, che distingue i diritti dei lavoratori (Capi II) da quelli dei loro rappresentanti (Capo III). Il trasferimento di ramo d’azienda richiede l’autonomia funzionale del complesso ceduto, da valutare con giudizio complessivo sugli elementi materiali e organizzativi.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di una società con il ruolo di direttore di supermercato, ha agito per accertare la perdurante esistenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente. La società aveva ceduto, nel gennaio 2019, il ramo d’azienda costituito dal punto vendita ove egli era addetto, con successione della cessionaria nel rapporto ex art. 2112 cod. civ..
Il lavoratore deduceva l’illegittimità e l’inefficacia della successione per violazione della procedura di informazione e consultazione e per difetto del requisito di autonomia funzionale del ramo ceduto. La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denunzia la violazione degli artt. 47 della legge n. 428 del 1990 e 9 della direttiva 2001/23/UE, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Collegio dà continuità al consolidato orientamento secondo cui la procedura di informazione e consultazione è prevista nell’interesse del sindacato e non costituisce requisito di perfezionamento della cessione del contratto.
La norma, rileva la Corte, strutturata come tutela sociale affidata alle organizzazioni sindacali, prevede espressamente quale sanzione la condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970. Non si configura un contratto a favore di terzi ex art. 1411 cod. civ., né alcuna previsione è preordinata a invalidare la cessione per vizio della procedura, come avviene invece per il licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991.
La Corte esclude, inoltre, che l’interpretazione dell’art. 47 sia incompatibile con il diritto europeo. La direttiva 2001/23/CE distingue il Capo II, dedicato al mantenimento dei diritti dei lavoratori, dal Capo III, rivolto ai rappresentanti sindacali. L’art. 9 della direttiva, letto in coordinamento con le norme precedenti, riserva ai rappresentanti la titolarità del diritto all’informazione. La giurisprudenza europea richiamata conferma la distinzione tra diritti del personale e diritti dei loro rappresentanti.
Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ribadisce che il trasferimento di ramo d’azienda richiede l’autonomia funzionale del complesso ceduto, valutata con riguardo alla capacità di provvedere a uno scopo produttivo con mezzi propri. La Corte territoriale ha esaminato in modo complessivo gli elementi della cessione, accertando la conservazione dell’identità dell’impresa. La valutazione è insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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