Omessa pronuncia e giudicato processuale: la domanda può essere riproposta (Cass. civ. Sez. II n. 24472 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia su una domanda, ove non ricorrano gli estremi dell’assorbimento della questione pretermessa né del rigetto implicito, la parte ha facoltà alternativa di denunciare la minuspetizione con l’appello oppure di riproporre la domanda in un separato giudizio. La presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è opponibile la formazione del giudicato esterno. Il giudicato formatosi sulla pronuncia di risoluzione non impedisce di decidere sulla domanda restitutoria rimasta priva di decisione. L’obbligazione di cui all’art. 1591 c.c. è risarcitoria, costituisce debito di valore e non è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 633/1972.
Il Fatto
Un imprenditore convenne in giudizio una società deducendo di avere stipulato un contratto di vendita d’azienda sottoposto a condizione; il venditore era stato nel frattempo dichiarato fallito. L’attore chiese di dichiarare l’efficacia della vendita e, in subordine, la risoluzione per inadempimento con restituzione del prezzo e risarcimento. Il convenuto resistette e chiese, in via subordinata, la risoluzione per mutuo dissenso. Con ordinanza passata in giudicato il Tribunale rigettò le domande dell’attore e, accogliendo la domanda subordinata della società, dichiarò la risoluzione per mutuo dissenso, senza pronunciarsi sulla domanda di restituzione.
Nel giudizio successivo, promosso dalla società con decreto ingiuntivo per la riconsegna dei beni, l’imprenditore propose opposizione chiedendo la restituzione del prezzo versato. Il Tribunale accolse in parte le rispettive riconvenzionali e compensò i crediti. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame principale, rigettò la domanda restitutoria per essere coperta da giudicato implicito. Di qui il ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo è fondato. Il giudice d’appello aveva ritenuto che la domanda di restituzione del prezzo fosse preclusa dal giudicato implicito formatosi nel primo processo, muovendo dalla considerazione che la risoluzione costituisce premessa logica della restituzione e che il rigetto della relativa richiesta era passato in cosa giudicata. La Corte ribalta tale impostazione: il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda restitutoria e non era stato impugnato.
Il giudicato si è formato sulla pronuncia di risoluzione per mutuo dissenso, non sulla domanda di restituzione, sulla quale il primo giudice è rimasto silente. La ragione non risiede nella qualificazione della domanda come conseguenza della risoluzione per inadempimento anziché per mutuo dissenso, ma nel fatto che, di fronte all’omessa pronuncia, la parte può alternativamente dolersi della minuspetizione in appello oppure riproporre la domanda in un autonomo giudizio.
In tale ipotesi la mancata pronuncia dà luogo a un giudicato solo processuale e non sostanziale. La Corte richiama la Cass. n. 24896/2023, la Cass. n. 35382/2022 e la Cass. n. 5895/1986: la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. non impedisce la riproposizione della domanda in un separato giudizio.
Il sesto motivo è fondato nei limiti della determinazione del corrispettivo. La Corte conferma che l’art. 1591 c.c. è applicabile anche all’affitto d’azienda, in mancanza di disciplina specifica sui danni da ritardata restituzione (Cass. n. 31257/2024; Cass. n. 2306/2000). La disposizione configura però un’obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, un debito di valore in cui il canone è solo parametro del danno minimo.
Conseguentemente l’importo dovuto non è canone ma risarcimento e non è soggetto a IVA: ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 633/1972 non concorrono alla base imponibile le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (Cass. n. 22592/2013; Cass. n. 10837/2024). Gli altri motivi sono rigettati. La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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