Interpretazione della clausola di manleva e insindacabilità dell’opzione ermeneutica plausibile (Cass. civ. Sez. II n. 19124 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, l’opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità quando costituisce una delle letture plausibili del testo negoziale, non dovendo essa essere l’unica astrattamente possibile. Alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa non è consentito dolersi del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra, poiché il sindacato di legittimità non si estende alla scelta tra più ricostruzioni parimenti sostenibili della volontà contrattuale. Ne deriva che la valutazione del giudice di appello sulla portata di una clausola di manleva resiste alla censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. quando sia sorretta da una lettura non implausibile del dato negoziale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile compreso in un fabbricato in corso di consolidamento e rifinitura. La parte acquirente evocava in giudizio la società venditrice e le sue socie amministratrici, chiedendo l’adempimento dell’obbligazione di manleva assunta con una clausola contrattuale, e in subordine la condanna per arricchimento senza causa. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la clausola riguardasse soltanto le eventuali ulteriori pretese dell’appaltatore.
La Corte d’Appello confermava la decisione di prime cure, offrendo della clausola una lettura restrittiva, limitata ai profili economici del corrispettivo spettante all’appaltatore, ed escludendo l’arricchimento senza causa. La parte acquirente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via congiunta i primi due motivi, con cui la ricorrente denuncia la violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. e il vizio di motivazione. Il giudice di appello aveva ritenuto che il richiamo, contenuto nella clausola, al saldo finale dei lavori non costituisse un semplice riferimento temporale, ma delimitasse l’ambito della garanzia, limitandola alle eventuali maggiori pretese economiche dell’appaltatore rispetto a quanto già versato dalla venditrice.
La Suprema Corte reputa tale lettura non implausibile e rileva che la ricorrente oppone ad essa una lettura alternativa, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui l’opzione ermeneutica prescelta dal giudice di merito non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle interpretazioni plausibili. A sostegno richiama Cass. Sez. III n. 28319 del 2017, Cass. Sez. I n. 16987 del 2018, Cass. Sez. III n. 24539 del 2009 e Cass. Sez. L n. 25728 del 2013. Le censure sono pertanto infondate.
Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. e sul travisamento della prova, è infondato in via derivata: una volta riconosciuta la plausibilità della lettura della clausola, non si configura alcuna inversione dell’onere della prova, poiché il giudice di merito si è limitato a seguire un’interpretazione del dato negoziale che circoscrive la garanzia ai soli profili economici del corrispettivo.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la mancata previsione di un termine per l’ultimazione delle opere, pur rilevata dal giudice di appello, non integra la ratio della decisione, fondata sull’opzione ermeneutica appena illustrata.
Quanto al quinto motivo, relativo all’arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., la Corte rileva che la domanda, respinta in primo grado, non era stata oggetto di specifico motivo di appello, essendo stata soltanto riproposta nelle conclusioni finali. Ne consegue la formazione del giudicato interno e l’inammissibilità del motivo. Il vizio attiene alla vicenda processuale ed è rilevabile d’ufficio, come giudice del cd. fatto processuale, con il solo limite del giudicato, richiamando Cass. Sez. III n. 13514 del 2007 e Cass. Sez. I n. 19416 del 2004. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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