Clausola di minimo garantito nel servizio idrico: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 2321 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non costituisce accordo integrativo di provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 l. n. 241 del 1990 l’accordo che, accedendo ad un provvedimento che autorizzi il privato allo scarico di acque reflue industriali e intervenendo fra il soggetto gestore del servizio idrico integrato e l’utente, regoli il corrispettivo del servizio. Se la controversia relativa al rapporto di utenza privata del servizio idrico integrato ha ad oggetto la validità ed efficacia di diritto privato della clausola sul corrispettivo dovuto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il riparto si decide in base al petitum sostanziale: solo se il provvedimento tariffario costituisce l’oggetto del rapporto dedotto in giudizio, la pretesa sostanziale è di annullamento e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

Il Fatto

Una società titolare di uno stabilimento industriale aveva stipulato con il gestore del servizio idrico integrato, società a partecipazione interamente pubblica, la convenzione e i contratti di utenza per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali. I contratti prevedevano il pagamento di un minimo garantito, calcolato anche sui volumi autorizzati ma non effettivamente scaricati. L’utente convenne in giudizio il gestore davanti al Tribunale, chiedendo la dichiarazione di inefficacia delle clausole per mancanza di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 1, cod. civ., la nullità per indeterminatezza e la sostituzione di diritto ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., oltre alla restituzione delle somme versate.

Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, qualificando la convenzione come atto regolamentare espressione di potere amministrativo. La Corte d’appello accolse l’appello e affermò la giurisdizione del giudice ordinario. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite, riuniti i primi tre motivi, li hanno dichiarati infondati. La controversia ha ad oggetto il rapporto di utenza tra il titolare dell’autorizzazione allo scarico, rilasciata ai sensi dell’art. 124 d. lgs. n. 152 del 2006, e il gestore del servizio. La convenzione non è manifestazione del potere autorizzatorio e attiene al corrispettivo del servizio idrico integrato.

Il Collegio ha escluso la qualificazione come accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento. L’accordo è integrativo quando dispone, in luogo del provvedimento cui accede, della sfera di potere discrezionale esercitabile mediante il provvedimento stesso. Nel sistema del d. lgs. n. 152 del 2006, la convenzione rilevante per la determinazione del corrispettivo non è quella a valle fra gestore e utente, ma la convenzione a monte prevista dall’art. 151, che regola i rapporti fra ente di governo dell’ambito e soggetto gestore. L’art. 154, comma 5, stabilisce che la tariffa è applicata nel rispetto di quella Convenzione.

Esclusa la giurisdizione esclusiva anche sotto il profilo dell’affidamento del pubblico servizio, la questione si sposta sui presupposti della giurisdizione generale di legittimità, che il Collegio ha ritenuto non ricorrere. Il criterio è il petitum sostanziale. Se il provvedimento di regolazione della tariffa è l’oggetto del rapporto dedotto, la pretesa è di accertamento dell’illegittimità e la giurisdizione è amministrativa, con termine di decadenza da rispettare anche in caso di translatio iudicii. Nel caso concreto l’utente ha contestato la non debenza del corrispettivo deducendo l’inefficacia e la nullità privatistica della clausola, non la legittimità dell’esercizio del potere tariffario.

La controversia ha dunque ad oggetto l’efficacia e validità di diritto privato della clausola e va devoluta al giudice ordinario. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: l’affermazione sull’disapplicazione degli atti amministrativi attiene al merito interno alla giurisdizione ordinaria e il giudice d’appello, riconosciuta la giurisdizione, aveva perso la potestas iudicandi, con difetto di interesse della ricorrente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e duplice contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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