Compenso al curatore: attivo realizzato e vendita immobiliare del creditore fondiario (Cass. civ. Sez. I n. 24587 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione del compenso al curatore del fallimento, adottato ai sensi dell’art. 39 legge fall. e del d.m. n. 30 del 2012, deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali compiute dal giudice delegato. È nullo, e pertanto impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., se del tutto privo di motivazione o corredato di motivazione solo apparente. La motivazione può essere anche implicita, integrata dal contenuto dell’istanza e dagli allegati, ma richiede richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando il mero rinvio all’istanza del curatore. Nel concetto di attivo realizzato non può ricomprendersi il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, salvo che il curatore sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori.
Il Fatto
Il Tribunale di Rimini, nell’ambito di una procedura fallimentare, ha liquidato al curatore il compenso finale di € 30.000, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge. Il collegio ha dato atto che l’attivo realizzato ammontava a € 428.046,07, mentre il passivo accertato era di € 1.885.897,08.
Una società ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto, deducendo un unico motivo. Il curatore e il fallimento non hanno svolto difese. Il ricorrente ha evidenziato che una parte preponderante dell’attivo, pari a € 426.904, derivava dalla vendita di un immobile gravato da ipoteca, compiuta nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario: da qui la tesi che il curatore non avesse svolto alcuna attività liquidatoria su quella somma e che questa dovesse essere esclusa dal calcolo.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo della carenza di motivazione. Il motivo denunciava, tra l’altro, insufficienza e mera apparenza della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione di norme.
Il Collegio richiama il proprio insegnamento secondo cui il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito, come demandategli dall’art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari richiamate, con conseguente nullità del decreto del tutto privo di motivazione o con parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. La motivazione può essere anche implicita, integrata dal contenuto dell’istanza e dagli allegati, ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando il mero richiamo all’istanza del curatore (cfr. Cass. n. 3871/2020).
Nel caso concreto il decreto impugnato è redatto in forma stereotipata: si limita a indicare, ai fini del calcolo, l’attivo realizzato e il passivo accertato, senza accennare alla questione dell’inclusione nell’attivo realizzato anche dell’importo ricavato nella procedura immobiliare promossa e proseguita dalla banca creditrice fondiaria.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della liquidazione del compenso ex art. 39 legge fall., non può ricomprendersi nel concetto di attivo realizzato, alla cui entità ragguagliare le percentuali del d.m. n. 30 del 2012, il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita (cfr. Cass. n. 10098/2018, Cass. n. 14631/2018 e Cass. n. 1175/2020).
Il decreto non specifica in concreto, neppure in forma sintetica, se non con formule del tutto generiche — riferite all’attività prestata, alla complessità e importanza della procedura e ai risultati raggiunti — i parametri essenziali del d.m. n. 30 del 2012 richiamato dall’art. 39 legge fall. e, in particolare, se la liquidazione trovi giustificazione nel fatto che il curatore sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori.
In accoglimento del ricorso il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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