Fallimento: avviso ex art. 92 e prova della conoscenza effettiva (Cass. civ. Sez. I n. 18370 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare che abbia omesso l’avviso ex art. 92 l.fall. non può ricorrere alla prova presuntiva per dimostrare la mera conoscibilità dell’apertura del fallimento da parte del creditore. Grava su di lui l’onere di provare la conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, e della data del suo conseguimento, mediante un atto o un fatto equipollente all’avviso, idoneo ad assicurare al creditore la stessa conoscenza legale garantita dalla comunicazione di rito. Non integrano tale fatto né il mero inserimento, su iniziativa della cancelleria, di un estratto o copia della sentenza dichiarativa nel fascicolo della procedura esecutiva, non seguito da alcuna comunicazione alle parti, né il semplice richiamo alla normativa speciale sul mutuo fondiario, segnatamente all’art. 41 TUB, contenuto in un’istanza depositata mesi prima della dichiarazione di fallimento. La domanda di ammissione non può quindi ritenersi preclusa per lo spirare del termine di cui all’art. 101, primo comma, l.fall. se non risulti un documento o un fatto processuale equipollente che provi in maniera certa la tempestiva notizia dell’apertura della procedura.

Il Fatto

Pendeva dinanzi al Tribunale di Ivrea una espropriazione immobiliare, promossa in virtù di mutuo fondiario in danno di una società debitrice. Dichiarato il fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile, il curatore ometteva l’avviso ex art. 92 l.fall. al creditore pignorante. Nel frattempo la cancelleria allegava al fascicolo d’ufficio dell’esecuzione la sentenza dichiarativa, e il creditore cedeva il proprio credito a una società veicolo, che interveniva nel processo esecutivo.

Solo nel marzo 2021 il curatore notificava l’avviso alla cessionaria, quando il termine per le domande tardive era ormai scaduto. La cessionaria proponeva allora domanda di ammissione al passivo in via privilegiata ipotecaria. Il giudice delegato escludeva il credito per ritardo imputabile al creditore; il Tribunale di Ivrea, in sede di opposizione allo stato passivo, confermava l’esclusione, ritenendo provata per presunzioni la concreta conoscenza del fallimento in capo alla cessionaria sin dalla costituzione nel processo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso censurava la decisione sotto due profili connessi: la violazione dell’art. 101 l.fall., per avere il tribunale imputato il ritardo nonostante il mancato invio dell’avviso ex art. 92 l.fall., e la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere desunto da un fatto ignoto la presunzione della conoscenza effettiva e invertito l’onere della prova.

La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, li accoglie e rovescia l’impostazione del giudice di merito. Il collegio esclude che il curatore inadempiente possa servirsi della prova presuntiva per dimostrare soltanto la conoscibilità dell’evento fallimento. Egli deve provare la conoscenza effettiva dell’apertura della procedura, e la data determinata del suo conseguimento, poiché solo a partire da tale momento è valutabile l’imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda supertardiva.

Il fatto equipollente deve assicurare al creditore la stessa conoscenza legale che gli sarebbe derivata dall’osservanza dell’art. 92. Non basta il mero inserimento, all’interno del fascicolo dell’esecuzione e su iniziativa della cancelleria, di un estratto o di una copia della sentenza dichiarativa: si tratta di atto non annoverabile tra quelli di rito, non seguito da alcuna comunicazione alle parti. Né rileva il richiamo all’art. 41 TUB in un’istanza depositata mesi prima della dichiarazione di fallimento, riferimento ontologicamente inidoneo a farne inferire la conoscenza effettiva.

Il collegio dichiara di aderire ai più recenti approdi della Corte in tema di imputabilità del ritardo. Nella vicenda simile in cui la conoscenza era stata desunta dal deposito telematico della nota di precisazione del credito da parte della curatela, era stato valorizzato il fatto che di quel deposito fosse stata data comunicazione massiva via PEC a tutte le parti del processo esecutivo. Da qui il principio già affermato secondo cui l’accertamento deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva del creditore, non la conoscenza di mero fatto né l’astratta conoscibilità, con la conseguenza che la domanda non è preclusa se non risulti un documento o un fatto processuale equipollente all’avviso che provi in maniera certa la tempestiva notizia dell’apertura della procedura.

Seguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione, per l’esame della censura dichiarata assorbita e, eventualmente, del merito, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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