Assorbimento improprio e omessa pronuncia sulla composizione del collegio disciplinare (Cass. civ. Sez. II n. 24215 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di assorbimento di un motivo o di una domanda esige la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano. In difetto si configura omessa pronuncia, con conseguente nullità della decisione sul punto. Ai fini della validità della decisione disciplinare è sufficiente la sottoscrizione del presidente e dell’estensore. Una volta esclusa la necessità della sottoscrizione di tutti i componenti del collegio, l’indicazione dei loro nomi acquista rilevanza autonoma e la relativa censura non può dirsi assorbita dalla decisione sul diverso vizio di sottoscrizione. La composizione dell’organo deve emergere dagli atti del procedimento, non da documentazione prodotta irritualmente in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato dalla Commissione disciplinare dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, che gli aveva irrogato la radiazione dall’albo in relazione a fatti per i quali era intervenuta condanna definitiva per reati di cui all’art. 589 cod. pen.
Davanti alla Commissione centrale erano state sollevate due censure di nullità del provvedimento sanzionatorio: la mancata indicazione dei nomi dei componenti del collegio e la mancanza della sottoscrizione da parte di tutti i componenti. La Commissione ha ritenuto infondata la seconda, data la sufficienza della sottoscrizione del presidente e dell’estensore, e ha dichiarato assorbita la prima. Il ricorrente censura proprio tale declaratoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 19743 del 2024, aveva ritenuto necessario acquisire d’ufficio il fascicolo del procedimento svoltosi davanti alla Commissione centrale, rinviando la causa a nuovo ruolo. Il motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Commissione dichiarato assorbita la censura relativa alla mancata indicazione dei componenti della Commissione disciplinare.
La Corte muove da due premesse. La prima: ai fini della validità della decisione disciplinare è sufficiente la sola sottoscrizione del presidente e dell’estensore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 14850/2006. La seconda riguarda la distinzione tra assorbimento proprio e improprio. Il primo postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione su quella assorbente, con sopravvenuta carenza di interesse. Il secondo presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto della domanda assorbita.
Da qui il principio: quale che sia la forma di assorbimento, la declaratoria implica la specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano; in mancanza si è in presenza di omessa pronuncia, con nullità della decisione sul punto. Richiamano sul punto Cass. n. 26507 del 14.09.2023 e Cass. n. 12193 del 22.06.2020.
Nel caso concreto, la decisione che ha escluso il vizio di omessa sottoscrizione non priva di interesse il motivo relativo alla mancata indicazione dei nomi dei componenti, né esclude la necessità di provvedere sull’ulteriore censura. Fino a che, in base all’art. 47 d.P.R. n. 221/1950, era necessaria la sottoscrizione di tutti i componenti, l’indicazione dei loro nomi poteva ritenersi non necessaria; esclusa quella necessità, l’indicazione ha acquistato rilevanza autonoma. Né la questione può dirsi superata dalle dichiarazioni dell’Ordine, pervenute il 25 marzo 2025 unitamente al fascicolo, attestanti la composizione della Commissione disciplinare: documentazione prodotta in modo irrituale, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., e inidonea allo scopo, dovendo la composizione emergere dagli stessi atti del procedimento.
Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, con rinvio alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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