Clausola penale e danno ulteriore: la limitazione del risarcimento è rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 1285 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola penale prevista dall’art. 1382 cod. civ. ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Eccepita tempestivamente la pattuizione della penale, la limitazione del danno che ne deriva è effetto direttamente previsto dalla legge e, come tale, è rilevabile d’ufficio, purché risulti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, perché la volontà della parte di avvalersene non è elemento integrativo della fattispecie difensiva. Ne consegue che non costituisce domanda nuova, ma mera difesa, la sollecitazione a interpretare l’accordo nel senso dell’esclusione della risarcibilità del danno ulteriore.

Il Fatto

Una società immobiliare proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di materiali. L’opponente deduceva di avere stipulato con una società di officine un contratto «chiavi in mano» per la realizzazione di un soppalco in un capannone di sua proprietà, con consegna entro il 31 dicembre 2011; intervenuti ritardi, le parti addivenivano il 24 dicembre 2011 a un accordo transattivo che fissava al 13 gennaio 2012 il termine essenziale per le residue forniture. La consegna avveniva solo parzialmente il 17 gennaio 2012, con conseguente necessità di rivolgersi a terzi per il materiale mancante.

L’opponente chiedeva la revoca del decreto e la condanna al risarcimento, quantificato in Euro 63.200,00, comprensivo della penale giornaliera di Euro 750,00 e della perdita di due mensilità di canone di locazione. L’opposta eccepiva la non essenzialità del termine, la rinuncia a farlo valere e l’avvenuto scomputo della penale dal credito ingiunto. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione; la Corte d’appello rigettava il gravame e dichiarava inammissibili, perché concernenti questioni mai sollevate in primo grado, i motivi sull’inopponibilità del contratto di locazione e sulla limitazione del danno da clausola penale. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e giudicati fondati. La Corte rileva che la Corte d’appello, nella premessa di fatto, aveva dato atto che l’opposta aveva tempestivamente dedotto, sin dal primo grado, la pattuizione della clausola penale e l’avvenuto scomputo del relativo importo dal credito ingiunto. L’allegazione era diretta a paralizzare la pretesa di risarcimento dei danni. Nella motivazione, tuttavia, la stessa Corte aveva qualificato l’argomento come «mai trattato in primo grado» e, perciò, inammissibile.

Nel ragionamento della Suprema Corte la funzione della clausola limitativa del risarcimento va ricondotta ai fatti cui la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto fondante l’avversa pretesa. Tali fatti sono, per loro natura, rilevabili d’ufficio, purché risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito: la manifestazione di volontà della parte di avvalersene non è strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. 3 n. 20317 del 26.07.2019 e Cass. Sez. 2 n. 17216 del 18.08.2020.

Richiamando l’art. 1382 cod. civ., la Corte sottolinea che la penale ha la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, volta a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione dovuta dall’inadempiente, con l’effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova del pregiudizio effettivo, salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. In tal caso la clausola costituisce una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita nella liquidazione complessiva dei maggiori pregiudizi, senza potersi con essi cumulare; sul punto è richiamata Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 21398 del 26.07.2021.

Ne deriva che, eccepita tempestivamente la pattuizione della penale, la conseguente funzione limitativa del risarcimento costituiva l’effetto stesso previsto dalla norma, rilevabile d’ufficio. Costituiva perciò mera difesa, e non domanda nuova, la sollecitazione a interpretare l’accordo transattivo come limitativo del danno, con esclusione della risarcibilità del danno ulteriore. I primi due motivi sono accolti; gli altri tre, concernenti i danni ulteriori, restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvederà all’interpretazione dell’accordo e statuirà sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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