Spese di lite e soccombenza rilevante va riferita all’esito finale della lite (Cass. civ. Sez. III n. 10786 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, e non ai singoli gradi del giudizio e al loro risultato. Ne consegue che la parte vittoriosa in cassazione, ma soccombente in rapporto all’esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il grado di legittimità. Il soggetto che, appellato, aderisce all’appello principale altrui assume la posizione di appellante incidentale adesivo: il rigetto dell’appello principale si riflette sulla sua posizione e configura, sul punto, una sua soccombenza. Il giudice di merito che ometta di considerare tale articolata posizione processuale viola il criterio della soccombenza e deve, di regola, prendere atto di una situazione di reciproca soccombenza.

Il Fatto

Nel 2004 la danneggiata convenne davanti al Tribunale di Roma il circolo didattico e un’insegnante, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto nel plesso scolastico. Esteso il contraddittorio nei confronti del Ministero e della compagnia assicurativa, il Tribunale accolse la domanda nei soli confronti del Ministero, rigettandola verso gli altri convenuti, con compensazione integrale delle spese.

La Corte d’appello, in riforma, rigettò la domanda risarcitoria e, su appello incidentale dell’insegnante, condannò l’attrice alla rifusione delle spese di primo e secondo grado. La Cassazione, con sentenza n. 13921 del 2016, cassò quella decisione per nullità, per difetto di sottoscrizione del Presidente del collegio. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha condannato l’erede attore al rimborso delle spese in favore dell’insegnante, anche per il grado di legittimità e per il rinvio. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Investita del primo motivo, la Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, rimessa al giudice del rinvio, va parametrata all’esito finale della lite e non all’esito del singolo grado. La parte che ha visto accolto il proprio ricorso in cassazione può dunque essere condannata alle spese anche per quel grado, se risulta perdente nell’esito complessivo del processo. Il motivo è dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo è invece fondato. Il giudice di rinvio, nel liquidare le spese, ha considerato la controricorrente come pienamente vittoriosa in appello, in cassazione e nel rinvio. Ha però omesso di esaminare un dato processuale decisivo, emergente dalla comparsa di costituzione in appello: l’appellata non si limitò a proporre appello incidentale sulle spese, ma chiese espressamente l’accoglimento dell’appello principale del Ministero, argomentando il proprio interesse pur essendo vittoriosa in primo grado.

La Corte qualifica quella condotta come appello incidentale adesivo. L’adesione all’impugnazione principale comporta che il rigetto di quest’ultima si rifletta anche sull’aderente, configurando una sua soccombenza sul punto. Il riferimento è al principio per cui chi assume attiva posizione di contrasto verso l’altro contendente resta soggetto al criterio della soccombenza ai fini delle spese, prescindendo da questioni sulla legittimazione o sull’interesse a intervenire. La Corte richiama Cass. n. 6880 del 1997 e Cass. n. 12025 del 2017.

Non vale opporre che il giudice di merito abbia dato atto di “reciproche soccombenze”. La Corte rileva che l’uso del plurale e l’assenza di ogni riferimento alla posizione assunta dalla controricorrente verso l’appello del Ministero dimostrano che il giudice ha inteso riferirsi ai diversi rapporti processuali considerati, e non a quello tra appellato e appellante incidentale adesivo.

Cassata la sentenza, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo una reciproca soccombenza. Le spese dell’appello, della cassazione e del rinvio sono pertanto compensate; le spese del presente giudizio sono compensate per intero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *