Extrapetizione esclusa se l’atto impositivo contesta fatture gonfiate (Cass. civ. Sez. V n. 17319 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti oggetto di contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Il vizio di extrapetizione ricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso. Non è invece precluso al giudice del gravame l’esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto. Ne consegue che non è affetta da extrapetizione la sentenza di primo grado che abbia rilevato la sovrafatturazione dei costi, allorché l’atto impositivo abbia già contestato l’indebito utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

Il Fatto

Una società esercente attività alberghiera riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione per il 2009 costi indebitamente detratti ai fini Iva, oltre sanzioni, in relazione a fatture asseritamente fittizie emesse da una ditta individuale per la realizzazione di una struttura alberghiera finanziata con fondi pubblici.

La CTP di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la detraibilità dell’Iva sugli acquisti al 50% e irrogando le sanzioni al minimo. Proponevano separati appelli la società e l’Amministrazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, riuniti gli appelli, annullava la sentenza di primo grado in accoglimento del motivo della società relativo all’assunta extrapetizione della CTP e, decidendo nel merito, annullava integralmente l’atto impositivo.

La Motivazione della Corte

L’Amministrazione ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza di primo grado non era affetta da extrapetizione, avendo l’Ufficio contestato già nell’atto impositivo l’indebita detrazione Iva per l’utilizzo di fatture gonfiate relative a operazioni parzialmente inesistenti.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti o attribuisca un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Il giudice del gravame può invece qualificare diversamente i fatti, purché non esorbiti dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e non introduca nuovi elementi di fatto. Sono richiamati, tra gli altri, Cass. n. 18868/2015, Sez. I n. 12014 del 07.05.2019, Cass. Sez. V n. 21057 del 2021 e Cass. Sez. V n. 8716 del 2021.

Nel caso concreto, la Corte rileva che l’amministrazione, nell’atto impositivo, aveva contestato l’indebito utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, richiamando i rilievi della Guardia di Finanza sulla presentazione di giustificativi di spesa per fatture emesse da aziende compiacenti e sulla sovrafatturazione dei costi. La sentenza di primo grado, riconoscendo la detraibilità al 50% e ritenendo che non si trattasse di operazioni inesistenti ma sovrafatturate, non aveva ampliato il thema decidendum, già delimitato dall’atto impositivo.

Pertanto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha erroneamente accolto l’eccezione di extrapetizione sollevata dalla contribuente, non trattandosi di un ampliamento del tema controverso. Da qui l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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