Clausola sociale e indennità sostitutiva del preavviso in caso di cambio appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 940 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’avvicendamento di imprese nella gestione di un appalto di servizi, la clausola sociale di riassorbimento occupazionale, che impone all’impresa subentrante l’assunzione ex novo del personale addetto, non elide il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta dall’impresa cessante che abbia intimato licenziamento senza rispettare il relativo termine. La previsione contrattuale che fissa in quindici giorni il preavviso, in deroga alla disciplina generale, dimostra che le parti collettive hanno ritenuto la garanzia occupazionale non sostitutiva dell’interesse del lavoratore a un periodo di preavviso, ma soltanto giustificativa di una durata ridotta. Non integra cessione del contratto il passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante, perché l’assunzione presuppone la previa risoluzione del rapporto con l’impresa cessante. È escluso ogni profilo di risoluzione consensuale quando il rapporto sia cessato per licenziamento, e l’accettazione dell’assunzione presso la nuova impresa non vale a recuperarlo, collocandosi in un momento successivo e distinto.
Il Fatto
Quattro lavoratori, dipendenti di un consorzio affidatario del servizio di igiene ambientale di un Comune, dopo essere stati licenziati dal consorzio, erano stati assunti ex novo dalla società subentrata nella gestione del servizio, in applicazione della clausola sociale di riassorbimento contenuta nell’art. 6, comma 1, c.c.n.l. FISE ASSOAMBIENTE e nel capitolato speciale di appalto.
I lavoratori hanno adito il giudice del lavoro per ottenere la condanna del consorzio al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda; la Corte d’appello, in riforma, ha condannato il consorzio, pacifico il mancato rispetto del termine di preavviso. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, deducendo violazione dell’art. 6 c.c.n.l. e dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre a difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto collettivo, ha ritenuto che l’approdo ermeneutico della Corte di merito fosse frutto di corretta applicazione delle regole legali di interpretazione, richiamando sul punto Cass. n. 26738 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 20075 del 2010.
La disciplina pattizia, rubricata “Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto”, prevede che alla scadenza dell’appalto il rapporto tra impresa cessante e personale addetto sia risolto, salvo diverso accordo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, con corresponsione di quanto dovuto. In deroga all’art. 75 c.c.n.l., il preavviso è fissato in quindici giorni, ridotti a otto qualora la notifica della revoca non consenta di osservare il termine. L’impresa subentrante assume poi ex novo, senza periodo di prova, tutto il personale addetto.
Da questa lettura testuale e sistematica emerge che il meccanismo prefigurato dalle parti collettive è quello della previa risoluzione del rapporto con l’impresa cessante e della successiva assunzione ex novo da parte dell’impresa subentrante. Ciò esclude, già in astratto, la riconducibilità del passaggio all’ambito della cessione del contratto: per espressa previsione pattizia l’assunzione richiede la previa risoluzione del precedente rapporto, sicché quello con l’impresa subentrante è un rapporto nuovo.
Quanto alla cessazione del rapporto con il precedente datore, le parti collettive hanno individuato, salvo diverso accordo, la modalità nel negozio unilaterale di recesso, come reso palese dal riferimento all’art. 3 della legge n. 604 del 1966. Nella fattispecie il rapporto è cessato per licenziamento intimato senza rispetto del termine di preavviso, e non in via consensuale: ciò esclude la rilevanza della presunta modalità consensuale. Né la risoluzione consensuale può recuperarsi in ragione della sostanziale accettazione dell’assunzione presso l’impresa subentrante, momento successivo e concettualmente distinto, rispetto al quale il lavoratore si trova a subire il cambio appalto.
La previsione di un termine ridotto di preavviso conferma che le organizzazioni stipulanti ritenevano la garanzia occupazionale non elisiva dell’interesse del lavoratore a un periodo di preavviso, ma solo giustificativa di una durata minore. La ricostruzione è coerente con le finalità del preavviso ex art. 2118 c.c., volte a impedire la rottura improvvisa del contratto e a consentire al lavoratore di cercare nuova occupazione. Va dunque riaffermato l’obbligo del datore di corrispondere l’indennità sostitutiva in ogni caso di licenziamento senza preavviso lavorato, senza eccezioni, come già affermato da Cass. n. 24530 del 2015 e Cass. n. 1148 del 2014. Il ricorso è respinto; nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, con i presupposti per il contributo unificato a carico della società ricorrente.
Nota della Redazione
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