Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nell’accertamento tributario (Cass. civ. Sez. V n. 939 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si fonda la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società sia i soci, i quali tutti debbono essere parti del procedimento. Ricorre pertanto un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice ne dispone la riunione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992; se una o più parti non hanno ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o non lo hanno impugnato, il giudice adito per primo dispone l’integrazione del contraddittorio.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale dell’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente, quale socia accomandante di una cessata s.a.s., un avviso di accertamento con cui accertava in capo alla società un reddito di impresa e un’imposta IVA. Contestualmente notificava alla stessa, titolare di una quota di partecipazione del 50%, un secondo avviso di accertamento per il reddito da partecipazione.

La contribuente impugnava entrambi gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che li riuniva e li accoglieva, ritenendo la nullità degli avvisi per mancata sottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; la contribuente non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra la ricorrente e l’altro socio accomandatario della società. Il ricorso in primo grado risultava proposto solo dalla socia accomandante, sicché occorreva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro o degli altri soci, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il principio di unitarietà dell’accertamento impone che siano parti del procedimento tanto la società quanto i soci, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (tra le altre, Sezioni Unite n. 10145 del 2012, Sezioni Unite n. 13452 del 2017, n. 19599 del 2018). Il litisconsorzio necessario è stato riconosciuto anche con riguardo all’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio accomandante (n. 15748 del 2016).

Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Sezioni Unite n. 14815 del 2008). Nella specie non è in discussione l’unitarietà dell’accertamento, poiché il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge.

La Corte precisa quindi i rimedi processuali: se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice ne dispone la riunione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992 se pendenti dinanzi alla stessa Commissione, altrimenti dinanzi al giudice preventivamente adito ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ.; se invece una o più parti non hanno ricevuto la notifica dell’avviso o non lo hanno impugnato, il giudice adito per primo dispone l’integrazione del contraddittorio.

Rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., restando precluso l’esame dei motivi di merito.

Nota della Redazione

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