Cessione di personale e CCNL applicabile: il contratto del cessionario prevale, salvo inquadramento nel ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5912 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di trasferimento di personale da un ente ad altro, disciplinato dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dal rinvio all’art. 2112 c.c., al lavoratore si applica la contrattazione collettiva in vigore presso l’ente cessionario, senza che possa trovare applicazione la regola della temporanea ultrattività del contratto del cedente. Non è configurabile un’ipotesi di ultrattività quando il cessionario abbia recepito un proprio contratto collettivo. La qualità di dipendente a tempo indeterminato non equivale a quella di dipendente di ruolo, il cui inquadramento è subordinato al superamento di procedure selettive. L’eventuale opzione per un diverso regime contrattuale deve essere esercitata nei termini e secondo le modalità previste dalla legge regionale di disciplina del trasferimento.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto a tempo indeterminato ma non inquadrato nei ruoli della Regione, era transitato alle dipendenze dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) a seguito di un trasferimento di personale disciplinato dalla normativa regionale. Egli aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento degli scatti di anzianità maturati nel periodo successivo al passaggio, rivendicando l’applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, che era stato applicato dal precedente datore di lavoro.
La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che il lavoratore, in quanto assunto a tempo indeterminato, conservasse i diritti maturati presso l’ente cedente e che, non avendo esercitato il diritto di opzione per il contratto collettivo dell’ARIF, gli spettasse il trattamento previsto dal contratto dei florovivaisti. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo logicamente preliminare e assorbente rispetto alle altre censure. Il thema decidendum riguardava l’individuazione del contratto collettivo applicabile al personale a tempo indeterminato, ma non di ruolo, trasferito all’ARIF.
Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha rilevato che la legge regionale di istituzione dell’Agenzia distingueva tra diverse categorie di personale: gli operai di ruolo e quelli a tempo indeterminato non inquadrati nei ruoli. Ha precisato che l’inquadramento nei ruoli regionali presupponeva il superamento di procedure selettive e un apposito provvedimento della Giunta, non essendo sufficiente la sola assunzione a tempo indeterminato. La qualità di dipendente di ruolo e quella di assunto a tempo indeterminato erano quindi disciplinate in modo differente.
Per il personale non di ruolo, la legge regionale prevedeva l’applicazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con un meccanismo di inquadramento nella relativa tabella di equiparazione. La Corte territoriale aveva invece erroneamente equiparato il lavoratore ai dipendenti di ruolo, per i quali era prevista la possibilità di optare per il mantenimento del regime pubblicistico o per l’adesione al CCNL dell’ARIF.
La Corte ha escluso che potesse operare il principio di ultrattività del contratto collettivo del cedente, come previsto dall’art. 2112, comma 3, c.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, tale regola è limitata all’ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto collettivo, evenienza non ravvisabile nel pubblico impiego contrattualizzato. Inoltre, la legge regionale sul passaggio aveva puntualmente disciplinato la contrattazione applicabile, escludendo la residua applicazione di quella del cedente.
La Corte ha infine respinto l’argomento relativo al diritto quesito, rilevando che la domanda riguardava un periodo successivo al trasferimento, in cui doveva già trovare applicazione il nuovo contratto collettivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda originaria e la compensazione integrale delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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