Clausola sociale, sentenza ex art. 2932 c.c. retroattiva ma danno solo risarcitorio (Cass. civ. Sez. V n. 33777 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dia esecuzione specifica all’obbligo a contrarre derivante dalla clausola sociale di subentro nell’appalto, ha natura costitutiva e acquista efficacia solo con il passaggio in giudicato. Una volta intervenuto il giudicato, il suo effetto retroagisce al termine considerato essenziale dalle parti sociali per l’assunzione, con riconoscimento dell’anzianità da quella data. Per il periodo intermedio, tuttavia, essendo mancata la prestazione lavorativa, l’obbligazione del datore di lavoro è di natura risarcitoria e non retributiva; il danno va liquidato secondo il criterio della compensatio lucri cum damno. I ratei di pensione di anzianità conseguiti medio tempore non costituiscono aliunde perceptum detraibile, perché non derivano dall’impiego della medesima capacità lavorativa e non integrano un incremento patrimoniale definitivo.

Il Fatto

Il lavoratore, cuoco alle dipendenze di varie appaltatrici del servizio mensa di uno stabilimento industriale, lamentava che la società subentrata nell’appalto a giugno 2015 non lo avesse assunto, pur avendone diritto in forza della clausola sociale. Esponeva che in sede sindacale l’impresa uscente aveva dato atto del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e della non riconducibilità alle categorie escluse dall’assunzione.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Catania, in accoglimento del gravame, dichiarava il diritto all’assunzione con mansioni di cuoco e inquadramento di quarto livello, condannando la società al pagamento delle retribuzioni da giugno 2015, detratte le retribuzioni percepite presso terzi e la pensione di anzianità goduta da gennaio 2019. La società ricorreva per cassazione con due motivi; il lavoratore resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Il primo motivo censura solo una delle rationes decidendi, senza attingere quella autonoma con cui la Corte territoriale ha escluso, in fatto, lo svolgimento di mansioni superiori e la titolarità di responsabilità di coordinamento. Il secondo motivo omette di indicare l’atto e la fase in cui le circostanze impeditive sarebbero state dedotte, difettando di autosufficienza.

Il ricorso incidentale è fondato. La Corte ricostruisce la portata temporale degli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c., distinguendo il piano processuale da quello sostanziale. Sul primo, conferma che le sentenze costitutive non soggiacciono alla provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c. e producono efficacia solo con il giudicato. Sul secondo, distingue tra azioni costitutive necessarie e non necessarie: solo per le seconde, che tutelano un diritto preesistente violato, l’effetto è ex tunc.

La clausola sociale può integrare un vero obbligo a contrarre. Se il termine di assunzione è essenziale, l’effetto costitutivo retroagisce al momento della sua scadenza. Ma il principio di corrispettività impedisce di farne derivare un’obbligazione retributiva per il periodo in cui la prestazione non è stata resa: fino al giudicato la responsabilità è risarcitoria, per lucro cessante. Solo dopo il giudicato sorgono gli ordinari obblighi retributivi, secondo il principio di effettività della tutela.

Il danno risarcibile va quantificato tenendo conto dell’aliunde perceptum. Rilevano solo i redditi conseguiti mediante l’impiego della medesima capacità lavorativa. I ratei di pensione di anzianità, maturati per requisiti di età e contribuzione, trovano solo occasione e non causa nel rifiuto di assunzione: restano esposti a ripetizione dell’ente previdenziale e non configurano un incremento patrimoniale definitivo. La sentenza d’appello è cassata nel punto delle detrazioni, con decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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