Ex lettori, retribuzione oraria parametrata al divisore di 500 ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13488 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della retribuzione spettante agli ex lettori di lingua straniera, il d.l. n. 2/2004, convertito dalla legge n. 66/2004, impone di parametrare il trattamento economico a quello del ricercatore confermato a tempo definito, rapportandolo però a un impegno orario pieno di 500 ore. Ne deriva che il divisore utile per ricavare la retribuzione oraria è 500 e non 750: quest’ultimo è tratto dall’art. 6 della legge n. 240/2010, norma sopravvenuta e inapplicabile ratione temporis, oltre che riferita alla rendicontazione dei progetti di ricerca, attività estranea ai collaboratori linguistici. La verifica di adeguatezza svolta dal giudice di merito recependo un parametro di calcolo errato in iure integra violazione di legge denunciabile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., non vizio di motivazione. La ricostruzione della carriera spetta dalla data del primo contratto di lettorato e non è impedita da un giudicato formatosi in un contesto normativo anteriore.

Il Fatto

Alcuni ex lettori di lingua straniera, già assunti con contratti a termine e poi divenuti collaboratori esperti linguistici, hanno convenuto in giudizio l’Università di appartenenza chiedendo di percepire il trattamento retributivo minimo garantito dall’art. 1 della legge n. 63/2004 e di ottenere la completa ricostruzione della carriera, con scatti di anzianità e differenze retributive.

In primo grado le domande sono state rigettate; la Corte d’Appello di Bologna, con diversa motivazione, ha confermato la decisione. Ha ritenuto superabile il giudicato precedente per la sopravvenienza normativa, ma ha escluso ogni ulteriore pretesa, valorizzando la consulenza tecnica contabile. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava un vizio di motivazione sulla correttezza giuridica della metodologia del consulente, è inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di motivazione può riguardare solo l’accertamento dei fatti, non l’interpretazione delle norme, perché in ordine alla quaestio iuris il vizio non è configurabile e opera il potere correttivo ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

Il secondo e il terzo motivo sono invece ammissibili e fondati. La contestazione non investe l’accertamento di fatto, ma la correttezza in iure del parametro usato dall’ausiliare: un profilo di diritto, denunciabile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., poiché il calcolo della retribuzione si sviluppa su regole legali e contrattuali che il giudice deve verificare.

Nel merito, il d.l. n. 2/2004 attribuisce agli ex lettori un trattamento pari a quello del ricercatore confermato a tempo definito, ma rapportato a un impegno orario pieno di 500 ore. Il consulente aveva invece usato il divisore 750, ricavato dall’art. 6 della legge n. 240/2010. Il richiamo è errato per due ragioni: la norma è sopravvenuta e inapplicabile ratione temporis; quel divisore serve alla rendicontazione dei progetti di ricerca, attività estranea ai collaboratori linguistici. Il monte ore per la didattica è quello del comma 2 del medesimo articolo.

La Corte richiama la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite n. 19164 e n. 24963 del 2017 sulla continuità tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella dei collaboratori esperti linguistici, e le pronunce che hanno escluso ogni preclusione da giudicato anteriore alla nuova normativa. Su queste basi dichiara fondati anche il quinto e il sesto motivo: la ricostruzione della carriera spetta dalla data del primo contratto di lettorato e prescinde da ogni verifica sull’adempimento del d.l. n. 120/1995. Resta fermo che dal contratto di collaborazione la differenza va attribuita a titolo di assegno personale.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese; assorbito il quarto motivo e dichiarata inammissibile la prima censura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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