Interventore adesivo privo di legittimazione a proporre ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 29602 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese posta a suo carico. Ne consegue che la sua impugnazione è inammissibile quando la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di impugnare ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole. A nulla rileva che una norma speciale attribuisca alla parte un determinato potere sostanziale di recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, perché la legittimazione a proporre ricorso per cassazione dipende dalla veste processuale concretamente assunta nel giudizio a quo. Il controricorrente che si limiti ad aderire al ricorso principale, senza formulare una propria domanda di annullamento, pone in essere una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, che non richiede autonoma statuizione; in tal caso le spese seguono la soccombenza e possono essere poste in solido a carico del ricorrente principale e del controricorrente aderente.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una s.r.l. non ammetteva al passivo il credito, in privilegio e in chirografo, vantato dall’agente della riscossione sulla base di un’iscrizione a ruolo asseritamente effettuata su richiesta di una banca. L’agente della riscossione proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego; nel giudizio interveniva ad adiuvandum la banca.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo non provato che, all’esito dell’escussione della garanzia, la banca fosse stata pagata. La banca proponeva allora ricorso per cassazione avverso il decreto, articolando quattro motivi; la procedura fallimentare resisteva con controricorso. L’agente della riscossione depositava controricorso adesivo, chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso principale. La questione approda in Cassazione per verificare se la banca, intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di opposizione, fosse legittimata a impugnare autonomamente il decreto sfavorevole.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che dal decreto impugnato emerge come l’agente della riscossione, dopo l’istanza di ammissione al passivo, abbia proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il provvedimento di diniego. Il Tribunale ha espressamente registrato che la banca era intervenuta nel giudizio di opposizione ad adiuvandum dell’opponente e tale qualificazione non è stata censurata dalla ricorrente.
Su questa premessa si innesta il principio consolidato secondo cui l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese imposte a suo carico. La sua impugnazione è pertanto inammissibile laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di impugnare o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole.
Non osta a questa regola di carattere generale la previsione dell’art. 8-bis, comma 2, d.l. 3/2015, che consente il recupero del credito mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999. La Corte chiarisce che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione dipende, in ogni caso, dalla veste processuale assunta dalla parte all’interno del giudizio a quo, sicché il potere sostanziale di recupero non incide sulla posizione processuale dell’interventore.
Quanto alla posizione dell’agente della riscossione, costituitosi in sede di legittimità limitandosi ad aderire al ricorso principale, la Corte osserva che una simile difesa non richiede alcuna statuizione: quando con il controricorso il litisconsorte si limiti ad aderire alla richiesta del ricorrente principale, senza formulare una propria domanda di annullamento, si è in presenza di una semplice e processualmente valida costituzione in giudizio, anche se subordinata alla sorte dell’impugnazione principale.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico del ricorrente principale e del controricorrente che ha aderito integralmente alla sua richiesta, poiché il regime delle spese davanti alla Suprema Corte è ispirato al principio di soccombenza collegato a quello di causalità, con la conseguenza che la disciplina segue la condivisione degli interessi anche quando la singola parte non abbia assunto l’iniziativa processuale.
Nota della Redazione
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