Clausole CCNL sul licenziamento non vincolanti se esemplificative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5304 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni dei contratti collettivi che individuano le fattispecie punibili con il licenziamento disciplinare non sono tassative, ma esemplificative, e non vincolano il giudice: la giusta causa è nozione legale ex art. 2119 cod. civ., rispetto alla quale il giudice conserva autonoma valutazione. Sono invece tassative e vincolanti, ex art. 12 legge n. 604/1966, le clausole collettive che prevedono sanzioni conservative: non può essere irrogato il licenziamento per giusta causa quando esso costituisca sanzione più grave di quella contrattualmente prevista per la medesima infrazione. L’anticipata cessazione del servizio senza giustificato motivo, collocata tra le mancanze di minor o maggior rilievo dall’art. 47 CCNL, va valutata anche in termini di numero degli episodi, ma entro il limite massimo della sospensione. La recidiva giustifica la sanzione espulsiva solo se integrata da due precedenti provvedimenti di sospensione.

Il Fatto

La lavoratrice, addetta alle pulizie presso un cantiere, è stata licenziata con preavviso per ragioni disciplinari, per essersi allontanata dal posto di lavoro anticipando la fine del turno in numerosi giorni del mese di aprile 2018. La società aveva contestato la recidiva richiamando l’art. 48, lett. A), CCNL imprese di pulizia e servizi integrativi/multiservizi, che prevede il licenziamento con preavviso.

Il Tribunale, in fase sommaria, aveva accolto la domanda principale; in opposizione aveva poi dichiarato il licenziamento illegittimo per violazione del procedimento disciplinare ex art. 7 legge n. 300/1970, con indennità risarcitoria pari a dieci mensilità. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo, ha annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione e liquidato dodici mensilità. La società ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, proposto ex art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ., è inammissibile. La dedotta mancata applicazione dell’art. 2119 cod. civ. integra semmai una violazione di norme di diritto, non l’omesso esame di un fatto storico; la censura sulla corrispondenza del fatto alla previsione contrattuale attiene al travisamento della domanda; il vizio di motivazione contraddittoria non rientra nello specifico motivo proposto, che limita il vizio all’omesso esame di un fatto decisivo.

Il secondo motivo, proposto ex art. 360, co. 1, n. 3), cod. proc. civ., è in parte inammissibile e in parte infondato. La società non può invocare la violazione dell’art. 2119 cod. civ., poiché ha essa stessa intimato il licenziamento ai sensi dell’art. 48, lett. A), CCNL, con preavviso, ritenendo così insussistente la giusta causa.

Nel merito la Corte ribadisce che le previsioni collettive sulle fattispecie punibili con il licenziamento disciplinare hanno valenza esemplificativa e non vincolano il giudice, mentre quelle sulle sanzioni conservative sono tassative e vincolanti (Cass. n. 14811/2020; Cass. n. 8621/2020). Richiama il principio secondo cui la giusta causa è nozione legale, con il solo limite che non può irrogarsi il licenziamento quando esso sia sanzione più grave di quella contrattualmente prevista (Cass. n. 19023/2019; Cass. n. 27004/2018).

È corretta la sussunzione del fatto nell’art. 47 CCNL, che contempla l’anticipata cessazione del servizio tra le mancanze di minor o maggior rilievo, graduando la sanzione dall’ammonizione alla multa fino alla sospensione. Non convince la tesi secondo cui la clausola riguarderebbe una sola infrazione: la pluralità degli episodi rileva ai fini della gravità, ma entro il limite della sanzione conservativa, massima conseguenza voluta dall’autonomia collettiva.

Quanto all’elemento soggettivo, l’accertata non necessità di autorizzazione scritta e il contegno di fatto della società hanno ingenerato un affidamento nella lavoratrice, riducendone il grado di colpa. La sanzione espulsiva ex art. 48, lett. A), punto g), CCNL è ammessa solo in caso di recidiva integrata da due provvedimenti di sospensione: condizione che, secondo l’accertamento di fatto non censurato, non si è verificata. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *