Progressione verticale nella protezione civile decorre dalla stipula del contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5307 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di progressione verticale del personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile, l’art. 16, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 90 del 2008, convertito dalla legge n. 123 del 2008, pone a carico della P.A. un obbligo di immissione nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale, ma non prevede che tale immissione decorra dalla data di entrata in vigore del decreto. L’espletamento delle procedure selettive non è un adempimento formale, bensì un elemento costitutivo della fattispecie, la cui omissione determina la nullità della progressione. Ne consegue che l’efficacia dell’inquadramento decorre dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e non retroagisce al momento di pubblicazione del decreto, come conferma il comma 3 dell’art. 16, che riferisce la copertura finanziaria all’anno 2009.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri presso il Dipartimento della Protezione civile, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento nell’Area Funzionale Terza del CCNL 2004, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008 e non dalla successiva sottoscrizione del contratto individuale del 15 dicembre 2010. La pretesa mirava al pagamento delle relative differenze retributive.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda con sentenza n. 3975/2014. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con sentenza n. 3333/2017. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 e dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, sostenendo che la norma avrebbe imposto un’immissione immediata del personale nella superiore categoria, considerando la procedura selettiva un mero adempimento formale.
La Corte ha disatteso la tesi. L’art. 16, comma 1, lett. a-bis) pone effettivamente un obbligo in capo alla P.A., eliminando la discrezionalità in materia di progressione interna. Tale obbligo, tuttavia, attiene alla necessità di procedere all’immissione e non fissa la decorrenza dell’effetto.
Il passaggio decisivo riguarda la natura delle procedure selettive: esse non possono essere ridotte a un aspetto procedurale richiesto a fini formali dai principi dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., ma costituiscono un elemento costitutivo della fattispecie, da rispettare a pena di nullità. Ammettere la retroazione dell’efficacia al completamento delle procedure trasformerebbe queste ultime in semplici atti di conferma di assunzioni avvenute ex lege, trascurando l’eventualità di un esito negativo della prova.
La Corte ha poi esaminato il profilo finanziario. Il comma 3 dell’art. 16 riferisce espressamente all’anno 2009 gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione. Ne deriva che la copertura finanziaria osta a una decorrenza retroattiva dell’avanzamento, non potendo l’inquadramento avere effetto da un’epoca in cui non era finanziato. La ratio della normativa giustifica l’obbligo di procedere alle assunzioni, non la retroattività della progressione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha invocato la violazione degli artt. 1336 e 1375 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede, trascurando che nella sua originaria immissione in ruolo del 2005 aveva ottenuto la decorrenza immediata. Il motivo è stato respinto: la vicenda del 2005 riguardava la stabilizzazione di impiegati fuori ruolo e la copertura era allora immediatamente disponibile in forza dell’art. 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003. Il ricorso è stato rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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