Decadenza dalla NASpI alla maturazione dei requisiti pensionistici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21275 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di disoccupazione prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012 spetta fino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Ai sensi dell’art. 2, comma 40, lett. c), della medesima legge, il lavoratore decade dal trattamento al raggiungimento di tali requisiti, senza che occorra l’effettiva percezione dell’emolumento pensionistico: ciò risulta dal dato letterale e dalla ratio della previsione, volta al contenimento della spesa pubblica e alla tutela del lavoratore che non fruisca di altra specifica protezione. In tema di indebito previdenziale, l’INPS, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., può recuperare le somme anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, ai sensi dell’art. 69, comma 1, della legge n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento, fatto salvo il trattamento minimo di pensione. Non trovano applicazione i diversi limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ., che rilevano solo quando l’INPS agisca per crediti diversi dall’indebita percezione di prestazioni o da omissioni contributive.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento del gravame incidentale dell’INPS, ha ritenuto ripetibile la somma pretesa in restituzione dall’Istituto, mediante trattenuta sulla pensione di vecchiaia decorrente dall’8 giugno 2015. L’indebita erogazione riguardava l’indennità di disoccupazione NASpI per il periodo dall’8 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, essendo maturati i requisiti per il trattamento pensionistico al compimento di 66 anni e tre mesi di età.

Il lavoratore aveva sostenuto che la perdita del diritto all’indennità dovesse correlarsi all’effettiva erogazione della prestazione pensionistica, avvenuta nel febbraio 2017. La Corte di merito ha disatteso tale tesi, ritenendo sufficiente il raggiungimento dei requisiti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dall’INPS con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che su entrambi i mezzi d’impugnazione si è consolidata la propria giurisprudenza, non essendo introdotti argomenti utili a rimetterne in discussione la tenuta. Il primo motivo censurava la norma in tema di decadenza dall’indennità di disoccupazione.

I giudici di legittimità hanno ribadito che l’indennità prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012 spetta fino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Ai sensi dell’art. 2, comma 40, lett. c), della medesima legge, il lavoratore decade dal trattamento al raggiungimento di tali requisiti, senza che occorra l’effettiva percezione dell’emolumento. La conclusione discende dal dato letterale e dalla ratio della previsione, che persegue esigenze di contenimento della spesa pubblica e finalità di tutela del lavoratore privo di altra specifica protezione; richiamo a Cass. n. 22877 del 2024 e agli ulteriori precedenti ivi contenuti.

Il profilo del vizio di motivazione, pur dedotto con il primo mezzo, è stato dichiarato inammissibile per non conformità al paradigma del codice di rito.

Con il secondo motivo, la Corte ha ribadito che, in tema di indebito, l’INPS può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell’art. 69, comma 1, della legge n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento, restando comunque salvo il trattamento di pensione minimo. Non si applicano i diversi limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015 e ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, convertito con la legge n. 142 del 2022: tali limiti rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall’Istituto previdenziale o quando l’INPS agisca per crediti diversi dall’indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive; richiamo a Cass. n. 26580 del 2024 e agli ulteriori precedenti ivi contenuti.

Il ricorso è stato quindi rigettato. Il consolidarsi della giurisprudenza richiamata in epoca successiva al deposito del ricorso ha indotto la Corte a disporre la compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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