Compenso amministratore di società in house e omnicomprensività dell’incarico dirigenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5299 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del contratto di lavoro dirigenziale che include, all’occorrenza, anche, l’assunzione di eventuali funzioni e compiti di amministratore nelle società costituite ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 207/2006 va interpretata secondo il criterio letterale e quello logico-sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., coordinando tra loro tutte le espressioni del regolamento negoziale. Il riferimento alle società “costituite” non opera sul piano cronologico, ma su quello tipologico: rileva la natura e la funzione del soggetto, non la data di costituzione rispetto alla stipula del contratto. Ne consegue che l’amministratore di società in house, indirettamente partecipata dall’Agenzia, non ha diritto a un compenso ulteriore, essendo la sua attività retribuita dal trattamento economico omnicomprensivo del contratto di lavoro a tempo pieno. La relativa ratio decidendi assorbe ogni censura fondata sulla presunzione di onerosità del mandato e sulla necessità di una deliberazione assembleare ex art. 2389 cod. civ.

Il Fatto

Il lavoratore, già Direttore Generale di un’agenzia nazionale del turismo, ha convenuto in giudizio una società in liquidazione chiedendo l’accertamento del diritto al compenso per l’attività svolta come Presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato e la condanna della società al pagamento. La società era stata costituita da una s.p.a. interamente partecipata dall’agenzia, che l’aveva istituita ai sensi dell’art. 12, comma 8 bis, legge n. 80/2005.

Il Tribunale e, in appello, la Corte d’appello di Roma hanno rigettato le domande, negando il diritto al compenso. Il contratto di assunzione del lavoratore prevedeva infatti, all’occorrenza, anche, lo svolgimento di funzioni di amministratore nelle società costituite ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 207/2006, con retribuzione assorbita dal trattamento omnicomprensivo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo dell’art. 11, primo comma, d.P.R. n. 207/2006, che consente all’Agenzia di costituire società e partecipare ad enti e società con scopi affini ai propri. È pacifico che la società controvertuta fosse interamente partecipata da una s.p.a. a sua volta interamente partecipata dall’Agenzia: dunque indirettamente partecipata da quest’ultima. L’ordinamento riconosce rilevanza alla partecipazione indiretta, come conferma il divieto dell’art. 2357 cod. civ., che considera anche le azioni possedute da società controllate.

La questione centrale riguarda l’interpretazione della clausola contrattuale che include nell’incarico dirigenziale i compiti di amministratore nelle società costituite ai sensi della norma richiamata. Il ricorrente sosteneva che il riferimento letterale alle società “costituite” escludesse i soggetti non ancora esistenti al momento della stipula. La Corte rigetta tale lettura, applicando i canoni degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.: il criterio letterale è il punto di avvio, ma va coordinato con l’esame complessivo delle clausole, secondo il consolidato indirizzo di legittimità (Cass. n. 29893 del 2019; Cass. n. 8876 del 2006; Cass. n. 2267 del 2018).

Il riferimento alle società “costituite” va quindi letto secondo un criterio tipologico e non cronologico: rilevano la natura e la funzione del soggetto, individuato dal suo oggetto ai sensi dell’art. 1346 cod. civ., e non il dato temporale della costituzione rispetto alla stipula del contratto. L’inclusione nell’incarico lavorativo a tempo pieno comporta che le funzioni di amministratore siano retribuite dal trattamento economico annuo omnicomprensivo previsto dal contratto: è questa l’autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Tale ragione assorbe le censure sulla presunzione di gratuità del mandato e sull’art. 2389 cod. civ.: non è necessaria una deliberazione assembleare di retribuzione, perché la previsione contrattuale è esaustiva anche della misura del compenso, in forza dell’omnicomprensività del trattamento. Quanto all’ultimo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile: non si configura violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., poiché non si tratta di errore percettivo, ma di mero errore di valutazione della prova, insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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