Clausole Incoterms Ex Works e giurisdizione del giudice italiano (Cass. civ. Sez. II n. 12854 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole Incoterms Ex Works, una volta inserite nel contratto, individuano il luogo di consegna della merce e radicano la giurisdizione ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), primo trattino, del regolamento UE n. 1215/2012, salvo che dal contratto risultino diversi e ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo di consegna. Il giudice del merito non deve verificare se il richiamo alla clausola valga anche a individuare il locus solutionis, ma se la clausola concretamente riprodotta risponda alla regola degli Incoterms o a un uso abitualmente impiegato nel commercio, idonea a identificare con chiarezza il luogo di consegna. Una volta accertata la presenza sistematica della clausola nei contratti tra le parti, il luogo di consegna si considera sito in Italia e sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

Il Fatto

La società ricorrente, produttrice e venditrice di caschi per moto, agiva con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. innanzi al Tribunale per far accertare l’insussistenza del diritto della società olandese convenuta a un bonus del 10% sulle fatture di vendita per l’anno 2016 e di ulteriori pretese sul cessato rapporto commerciale decennale. La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La ricorrente replicava che per tutte le vendite il luogo pattuito di consegna della merce era quello franco fabbrica, presso il proprio deposito in provincia di Bergamo, come indicato nelle conferme d’ordine, nelle fatture e nei documenti di trasporto.

Il Tribunale dichiarava la carenza di giurisdizione con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ.; la Corte d’appello rigettava il gravame, richiamando le Sezioni Unite n. 32362/2018. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, par. 1, lett. b), primo trattino, del regolamento UE n. 1215/2012. La ricorrente osserva che la Corte d’appello aveva dato atto della presenza della clausola Ex Works non solo nelle fatture ma anche nelle conferme d’ordine, ritenendola tuttavia insufficiente a radicare la giurisdizione; ciò contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che non richiede una specifica pattuizione attributiva al luogo indicato della clausola della valenza di luogo di consegna.

La Corte, rilevato che sulla questione si sono già pronunciate le Sezioni Unite (da ultimo con l’ordinanza n. 11346/2023), ritiene il ricorso trattabile in sezione semplice e lo accoglie. Le Sezioni Unite hanno affermato che le clausole Incoterms Ex Works, una volta inserite nel contratto, individuano il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto emergano elementi indicanti un diverso luogo voluto dalle parti.

Il percorso argomentativo muove dall’interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea all’art. 7, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012, e in particolare dalla sentenza Electrosteel del 9 giugno 2011: il giudice nazionale deve tener conto di tutti i termini e le clausole rilevanti del contratto, compresi quelli generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms. La sentenza Granarolo del 14 luglio 2016 ha poi ribadito che, ove la clausola Ex Works si ritrovi sistematicamente nei contratti consecutivi tra le parti, le merci si considerano consegnate presso lo stabilimento del venditore e ivi soltanto si radica la giurisdizione.

Il compito del giudice del merito non è verificare se il richiamo alla clausola valga anche a individuare il luogo di consegna, ma riscontrare se la clausola concretamente riprodotta risponda alla regola degli Incoterms o a un uso abitualmente impiegato nel commercio, idonea a identificare con chiarezza il locus solutionis. La Corte d’appello, affermando l’insufficienza della clausola in assenza di una specifica pattuizione, ha invertito i termini del principio. Doveva invece accertare che la clausola Ex Works fosse parte integrante del contratto e, in caso positivo, concludere che il luogo di consegna è sito in Italia, con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà accertare se la clausola fosse sistematicamente presente nei contratti succedutisi tra le parti.

Nota della Redazione

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