Appello, ricostruzione autonoma del fatto e divieto di ultrapetizione (Cass. civ. Sez. II n. 12853 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti e all’applicazione di una norma diversa da quelle invocate. Non incorre pertanto nel vizio di ultrapetizione il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata con ragioni diverse da quelle del primo giudice o delle parti, valorizzando elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non menzionati dal primo giudice. Le censure relative a questioni di diritto non esaminate dal giudice di merito restano assorbite quando la decisione della domanda assorbente renda superflua la decisione di quella assorbita.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dal ricorrente davanti al Giudice di Pace avverso dieci ordinanze ingiunzione emesse per violazione dell’art. 7, commi 1 e 14, cod. strada, per avere egli accesso, quale conducente di un veicolo, a una zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione rilevando che il permesso era scaduto. Il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione con una motivazione parzialmente diversa, constatando che la licenza per l’esercizio di noleggio con conducente era stata rilasciata per un’autovettura differente da quella con cui era avvenuto l’accesso, e condividendo comunque il rilievo sulla scadenza del permesso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per ultrapetizione, sostenendo che il Tribunale avrebbe ampliato il tema decisionale accertando d’ufficio un profilo mai sollevato in primo grado né introdotto con appello incidentale.
La Corte ha dichiarato il motivo infondato. Ha ribadito che il giudice d’appello non incorre nel vizio di ultrapetizione quando rende la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella delle parti, purché resti nell’ambito del petitum e della causa petendi. La giurisprudenza di legittimità (Sez. III n. 6533 del 2024; Sez. VI n. 513 del 2019) ammette che il giudice d’appello confermi la decisione impugnata con ragioni diverse, valorizzando elementi di fatto emergenti dagli atti ma non considerati dal primo giudice. Nel caso concreto, il Tribunale non aveva alterato né la domanda di annullamento delle ordinanze ingiunzione né la pretesa sanzionatoria, limitandosi a una diversa ricostruzione documentale.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato parimenti respinto: la parte intimata aveva contestato la scadenza del permesso e prodotto la visura, sostenendo che non bastava la titolarità della licenza per accedere alla ZTL, ma occorreva anche il permesso di accesso.
I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo — concernenti l’omessa pronuncia su motivi d’appello e la violazione del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del TAR Lazio del 13.10.2015 — sono stati dichiarati assorbiti. L’accertamento della scadenza del permesso ZTL rendeva irrilevante l’esame di quelle questioni. La Corte ha qualificato la fattispecie come assorbimento proprio, che postula la sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda assorbita per effetto della decisione di quella assorbente (Sez. I n. 26507 del 2023).
L’ottavo motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, avendo il ricorrente omesso di allegare gli atti e i documenti posti a fondamento della censura. La Corte ha ricordato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice tra i valori minimi e massimi non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. I n. 19613 del 2017; Sez. VI n. 7654 del 2013). Il ricorso è stato quindi rigettato, con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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