Studi di settore e antieconomicità: presunzioni e onere probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 3376 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dai soli standard, ma nasce nel contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento, l’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche fondate su un elemento unico. Incombe sul contribuente l’onere della prova contraria, con la più ampia facoltà di mezzi, anche presuntivi. Il sindacato di legittimità non si estende al merito, restando riservata al giudice di merito la valutazione del diverso apporto probatorio delle parti.

Il Fatto

Il contribuente, che svolge attività di taxista, era destinatario di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, fondato sul sistema degli studi di settore e sulla contestata attività antieconomica reiterata. Nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio aveva rimodulato le pretese, ma l’impianto accertativo veniva confermato in sede d’appello dalla Commissione tributaria regionale, tanto sul versante degli standard quanto su quello del criterio induttivo.

Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolando due motivi, mentre il patrono erariale si riservava di spiegare difese in udienza. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente depositava memoria illustrativa delle proprie ragioni.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente, sono stati rigettati. Il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del combinato disposto dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 41-bis dello stesso decreto, contestando l’applicabilità degli studi di settore per la non congruità rispetto a un solo valore, la mancata considerazione dei percorsi casa-lavoro senza corrispettivo e gli errori di calcolo dell’Ufficio. Il secondo motivo reiterava le censure sotto diverso profilo e prospettava omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione.

La Corte muove dal rilievo che l’accertamento si era fondato anche sul sistema induttivo della reiterata conduzione antieconomica dell’attività, circostanza non contestata. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26635 del 18.12.2009, ribadisce che la procedura di accertamento standardizzato integra un sistema di presunzioni semplici e che il contribuente conserva, nel giudizio di impugnazione, la più ampia facoltà di prova, anche mediante presunzioni semplici, mentre il giudice valuta liberamente l’applicabilità degli standard al caso concreto e la controprova offerta.

Sul versante dell’accertamento induttivo, la Corte ricorda che l’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 consentono all’Amministrazione di desumere il reddito da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra ricavi dichiarati e condizioni di esercizio dell’attività. Gli elementi posti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendo il convincimento fondarsi anche su un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in legittimità se adeguatamente motivata (richiamate Cass. Sez. V n. 26036/2015, n. 25217/2018 e n. 27552/2018).

La sentenza impugnata, osserva la Corte, ha operato un bilanciamento del diverso apporto probatorio dell’Ufficio e del contribuente, con un apprezzamento di prevalenza congruamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze processuali quelle ritenute più attendibili.

Quanto al denunciato vizio di motivazione, il provvedimento è successivo all’11 settembre 2012 e resta applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. Secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014 esso va interpretato come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando escluso il semplice difetto di sufficienza. Nel caso in esame il percorso argomentativo è ben individuabile e si colloca ben al di sopra di tale soglia. Il ricorso è pertanto infondato e rigettato, senza liquidazione delle spese per la sostanziale assenza di attività difensiva dell’Ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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