Clienti vulnerabili nel STG: annullate le delibere ARERA per difetto di istruttoria (TAR Lombardia n. 1853 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 24 della legge n. 193/2024, che riconosce ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di chiedere l’accesso al servizio a tutele graduali, non introduce un obbligo legale di contrarre a carico degli esercenti il servizio e non pone a loro carico gli oneri economici derivanti dall’estensione dei prezzi più vantaggiosi offerti in gara. La norma demanda ad ARERA il compito di stabilire le modalità di esercizio di tale facoltà, garantendo l’equilibrio economico-finanziario del gestore, anche mediante meccanismi di compensazione. Le delibere attuative che non stimino il numero dei potenziali clienti vulnerabili né valutino l’impatto sui costi operativi ed efficienti del servizio sono annullate per difetto di istruttoria e per applicazione della legge secondo un’interpretazione non conforme alla Costituzione.
Il Fatto
Una società attiva nella vendita di energia elettrica ha partecipato alla procedura concorsuale svolta per l’assegnazione del servizio a tutele graduali (STG), aggiudicandosi sette aree territoriali. Con l’entrata in vigore dell’art. 24 della legge n. 193/2024, i clienti domestici vulnerabili hanno ottenuto la facoltà di chiedere l’accesso al STG entro il 30 giugno 2025, con prezzi fissati in esito all’asta.
La società ha impugnato le due delibere con cui ARERA ha dato attuazione alla norma, deducendo la violazione dei principi costituzionali ed eurounitari, l’illegittimità dell’obbligo di contrarre e della qualificazione della legge come legge-provvedimento, nonché il difetto di istruttoria. L’Autorità ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati e per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. I provvedimenti impugnati hanno natura di atti generali: i destinatari sono individuati mediante rinvio a un’ampia categoria di circa 2,5 milioni di clienti non identificati. Manca dunque un controinteressato in senso tecnico, che richiede l’individuazione nominativa del soggetto e una posizione di vantaggio autonoma e contraria. Nel merito, l’interesse a ricorrere sussiste, perché l’estensione dei prezzi di gara ai vulnerabili impone alla ricorrente maggiori oneri.
Entrando nel merito, il Collegio esclude la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, essendo possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 24. La norma attribuisce ai vulnerabili una semplice “facoltà di chiedere” l’accesso al STG e non un diritto a essere riforniti dal gestore: la formulazione non consente di ricavare un obbligo legale di contrarre. Dalla proposta di modifica non accolta nei lavori parlamentari, che avrebbe previsto oneri a carico dell’erogatore, si desume la ratio della norma: una misura di politica sociale volta ad assicurare ai vulnerabili i prezzi più convenienti del STG, senza addossare ai gestori i relativi costi.
Il compito di stabilire le modalità di esercizio della facoltà spetta ad ARERA, ai sensi della legge n. 481 del 1995, che deve garantire le condizioni di economicità e redditività del servizio, anche predisponendo meccanismi di compensazione. Il criterio di economicità costituisce il limite dell’obbligo di contrarre: le tariffe dei servizi di interesse economico generale devono assicurare l’equilibrio della gestione, non potendo l’erogatore operare in perdita.
Le delibere impugnate, invece, non hanno stimato il numero potenziale di clienti vulnerabili che avrebbero esercitato la facoltà, né valutato l’impatto dell’art. 24 sull’equilibrio economico-finanziario degli esercenti, a fronte del prevedibile aumento dei costi operativi. L’Autorità ha liquidato le osservazioni degli operatori ritenendo i maggiori costi solo eventuali e negando la sussistenza dei presupposti per meccanismi di compensazione. Il Collegio accoglie quindi il primo e il secondo motivo nei profili del difetto di istruttoria e dell’applicazione della norma secondo un’interpretazione non conforme alla Costituzione, annullando i provvedimenti. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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