Abilitazione scientifica nazionale: la Commissione non può introdurre requisiti aggiuntivi non previsti dal D.M. n. 120/2016 (TAR Lazio n. 14553 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale sono tenute ad applicare i criteri di valutazione dei titoli nei termini letterali in cui sono stati stabiliti dalla fonte regolamentare, senza introdurre requisiti aggiuntivi non espressamente previsti per il titolo in esame. Il requisito dell’ammissione a finanziamento mediante bando competitivo con revisione tra pari, previsto dall’Allegato A al D.M. n. 120/2016 per il solo titolo “d”, non può essere esteso per equivalenza al titolo “c” (responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private). La violazione della disciplina regolamentare e l’introduzione di parametri ulteriori integrano vizio di legittimità, pienamente sindacabile dal giudice amministrativo anche in materia di valutazioni tecnico-scientifiche. All’annullamento del giudizio di non idoneità non consegue l’accertamento diretto del possesso del titolo, spettando alla Commissione, in diversa composizione, il riesame nel rispetto dei principi conformativi.
Il Fatto
Un dirigente biologo, in servizio presso l’ambulatorio di counseling oncogenetico di un’azienda ospedaliera universitaria, partecipava alla procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/A1 – Genetica Medica (ASN 2021-2023). La Commissione originaria riconosceva il possesso di soli due titoli sui cinque selezionati, con conseguente mancato raggiungimento del numero minimo di tre richiesto dall’art. 6, comma 1, lett. a), del D.M. n. 120/2016, pur avendo il candidato conseguito valutazione positiva sia sull’impatto della produzione scientifica sia sulle pubblicazioni.
Con sentenza n. 18999/2024, il TAR Lazio annullava il giudizio e ordinava la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione. Anche in sede di rinnovo, tuttavia, la nuova Commissione confermava la non idoneità, negando i titoli “a”, “c” e “h”. Il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette il quadro normativo: l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 subordina il conferimento dell’abilitazione alla valutazione positiva dell’impatto scientifico, alla qualità “elevata” delle pubblicazioni e al possesso di almeno tre titoli scelti dalla Commissione. L’Allegato A distingue nettamente il titolo “c” — responsabilità di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private — dal titolo “d” — responsabilità scientifica per progetti ammessi al finanziamento su bandi competitivi con revisione tra pari. Il requisito del finanziamento competitivo è riferito dal regolamento al solo titolo “d”.
La Commissione aveva negato il titolo “c” proprio per l’assenza di evidenze di finanziamenti ottenuti su base competitiva. Così motivando, ha introdotto un parametro che la fonte regolamentare non prevede per quel titolo, non desumibile per equivalenza da altro titolo che invece lo contempla. L’introduzione di un requisito non previsto integra violazione della disciplina regolamentare, oltre che difetto di istruttoria e di motivazione, come già affermato da TAR Lazio n. 10087/2026 in fattispecie sovrapponibile. Il vizio non attiene al merito delle valutazioni tecnico-scientifiche, ma alla violazione dei criteri predeterminati, ed è pertanto pienamente devoluto al sindacato di legittimità.
Il Tribunale esclude, per converso, che possa procedersi all’accertamento diretto del possesso del titolo “c”: permangono profili di fatto rimessi alla discrezionalità tecnica della Commissione e l’annullamento non determina effetti conformativi vincolanti all’accoglimento della domanda. Il giudice deve invece dettagliare il contenuto conformativo della pronuncia.
Parimenti censurabile è la motivazione sul profilo della ritenuta non attinenza al settore concorsuale, comune ai titoli “a”, “c” e “h”, fondata sulla sola riconducibilità delle attività all’ambito oncologico. La Commissione non ha esaminato se i singoli convegni, studi, ricerche e riconoscimenti presentassero contenuti riconducibili alla genetica medica, tanto più che le pubblicazioni del candidato, concernenti anche le mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2, avevano già ricevuto valutazione positiva rimasta ferma. Tale precedente valutazione non impone di considerare ogni attività in ambito oncologico come pertinente, ma rende insufficiente una motivazione che escluda la pertinenza senza una specifica valutazione del contenuto e dell’eventuale componente genetica.
Il ricorso è accolto, con annullamento del giudizio impugnato e obbligo per l’Amministrazione di procedere, da parte di una Commissione in diversa composizione, alla nuova valutazione del titolo “c” e della pertinenza al settore concorsuale dei titoli “a”, “c” e “h”. Restano assorbite le ulteriori doglianze sui titoli “a” e “h”. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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