L’ottemperanza può richiedere verifiche istruttorie sullo stato di esecuzione della sentenza (TAR Molise n. 157 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, anche quando sia proposta in via subordinata la domanda di risarcimento del danno per mancata esecuzione della sentenza, il giudice può disporre incombenti istruttori nei confronti dell’amministrazione inerte al fine di verificare se sia stato instaurato un procedimento volto a dare esecuzione al giudicato e quali attività istruttorie, tra quelle prescritte, siano state avviate. L’accertamento dello stato dell’esecuzione costituisce presupposto necessario per valutare sia l’opportunità di nominare un commissario ad acta, sia la fondatezza della domanda risarcitoria, che postula la prova della mancata esecuzione in forma specifica.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del TAR Molise che aveva accolto i ricorsi proposti da alcuni soggetti, in qualità di ricorrenti, avverso provvedimenti riguardanti il settore agricolo. Il giudicato, confermato in appello dal Consiglio di Stato, imponeva all’amministrazione di avviare le attività istruttorie e di assumere le conseguenti determinazioni.
A fronte della protratta inerzia, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza, chiedendo in via principale l’esecuzione della sentenza e in via subordinata la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dalla mancata esecuzione in forma specifica. Si costituivano in giudizio la Regione Molise e il Ministero dell’Agricoltura, mentre il Comune di Bonefro, il Comune di Santa Croce di Magliano e la Cia non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la complessità della vicenda e la necessità di verificare lo stato dell’esecuzione, ha ritenuto di disporre un’istruttoria nei confronti della Regione Molise.
L’ordinanza evidenzia che risulta necessario acquisire chiarimenti per comprendere se un procedimento volto a dare esecuzione alle sentenze ottemperande sia stato effettivamente instaurato e quali tra le attività istruttorie descritte nelle sentenze medesime siano state avviate. L’amministrazione è stata invitata a chiarire se vi siano state determinazioni in merito e a produrre gli atti e i documenti relativi alle attività svolte.
La finalità dell’incombente, come precisato dal Tribunale, è quella di accertare l’effettivo stato del procedimento esecutivo, al fine di valutare la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata, che presuppone la dimostrazione della mancata esecuzione in forma specifica del giudicato.
L’istruttoria è stata estesa anche agli atti assunti nelle more del giudizio, con assegnazione alla Regione del termine di quaranta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica dell’ordinanza, se precedente. Il Tribunale ha infine fissato la camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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